CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 novembre 2011 promosso da: Sig. Luca Evangelisti / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 23 novembre 2011 promosso da: Sig. Luca Evangelisti / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE composto dai signori Avv. Dario Buzzelli Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Avv. Marcello de Luca Tamajo Arbitro nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (“Codice”) riunito in conferenza personale in Roma in data 23 novembre 2011, ha deliberato all’unanimità il seguente LODO nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1780 del 25.7.2011) promosso da: LUCA EVANGELISTI, nato il 17.8.1965 a Roma e residente in Alatri (FR) alla Via Campo Fraschette n. 27, C.F. VNGLCU65M17H501U, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Eduardo Chiacchio, Libera D’Amelio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Napoli al Centro Direzionale – Isola A/7 – CAP 80143 – tel. 081/8806502 – Fax 081/8328819 – E-mail: avv.eduardochiacchio@virgilio.it - parte istante - contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, Codice Fiscale 05114040586, partita IVA 01357871001, in persona del Presidente, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Gavallotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9, (fax 06885823200 – e-mail ghdp@ghdp.it) - parte intimata - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 1. Con atto del 9 agosto 2010 il Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, “F.I.G.C.”), deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Luca Evangelisti, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e collaboratore della A.C. Martina S.r.l., per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo, per avere, nel corso della stazione sportiva 2007/2008, compiuto atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Potenza-Salernitana del 20 aprile 2008, assicurando alla Salernitana un vantaggio in classifica, con l’aggravante dell’effettiva alterazione e del conseguimento del vantaggio. L’Evangelisti, secondo la Procura Federale, avrebbe fatto da tramite, per conto della Salernitana, nell’alterare il risultato della gara, incontrando al termine di questa il presidente del Potenza, Giuseppe Postiglione, e consegnando allo stesso una somma di denaro pari ad € 150.000,00. 2. La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata il 10 marzo 2011, affermava la responsabilità dell’Evangelisti per i fatti a lui contestati e irrogava allo stesso la sanzione di anni 4 (quattro) di inibizione. Avverso tale decisione l’Evangelisti proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale, la quale, con decisione pubblicata sul C.U. n. 319/CGF del 22 giugno 2011, respingeva il ricorso confermando integralmente le statuizioni del primo Giudice. 3. Con atto depositato in data 22.7.2011, il Sig. Luca Evangelisti ha formulato l’istanza per cui è arbitrato, chiedendo di: «A) accertare e dichiarare l’illegittimità e l’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 14 giugno 2011 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 319/CGF del 22 giugno 2011, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal Sig. Luca Evangelisti avverso la sanzione della inibizione per quattro anni, inflitta allo stesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 65/CDN del 10 marzo 2011, in esito al deferimento del Procuratore Federale del 9 agosto 2010 (Prot. n. 933/532pf09-10/SP/AM/ma), per violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 7 comma 1 del C.G.S. in relazione alla gara Potenza-Salernitana del 20 aprile 2008; B) per l’effetto, accertare e dichiarare la totale assenza di responsabilità in capo all’odierno istante, con integrale proscioglimento dello stesso dagli addetti ascrittigli; C) in via estremamente gradata, accertare e dichiarare la palese eccessività e spropositatezza della inibizione irrogatagli (quattro anni), con congrua e sensibile diminuzione della punizione de qua, previa derubricazione della violazione contestata alla sola fattispecie di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S.; D) con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di causa ovvero, in subordine, con compensazione delle spese medesime tra le parti costituite». A sostegno delle richieste avanzate, l’istante osserva che l’incolpazione mossa nei suoi confronti non sarebbe fondata su seri e validi riscontri probatori: dell’episodio della presunta consegna di denaro effettuata in favore del presidente del Potenza, Giuseppe Postiglione, durante un incontro svoltosi presso il casello autostradale di Candela dopo la partita Potenza-Salernitata del 20 aprile 2008, riferirebbero solo i Sigg.ri Antonio Lopiano e Antonio De Angelis, le cui dichiarazioni sarebbero però incredibili e incoerenti. In primo luogo, perché rese da soggetti che avevano più di un motivo per nutrire risentimento nei confronti del Postiglione che, rimuovendoli al termine della stagione sportiva 2007/2008 da ogni incarico in seno alla società (il Lopiano rivestiva l’incarico di responsabile del settore giovanile del Potenza e il De Angelis collaborava con lui, mentre i figli di entrambi militavano nelle squadre giovanili della stessa società), «li aveva privati di un’appetibile fonte di guadagno, oltre a colpirli nei loro affetti più cari». Il che spiegherebbe perché, mentre nel primo interrogatorio reso dai predetti ai Carabinieri di Potenza il giorno 20 giugno 2008 essi non fecero alcun cenno a comportamenti illeciti in ambito sportivo, successivamente, in data 1 settembre 2008, al sostituto procuratore antimafia di Potenza gli stessi avevano invece rilasciato molteplici dichiarazioni sfavorevoli al Postiglione, tra le quali quelle relative all’episodio della consegna del denaro al termine della partita Potenza-Salernitana del 20 aprile 2008. Inoltre le dichiarazioni di Lopiano e De Angelis sarebbero inverosimili e contraddittorie su rilevanti elementi circostanziali, quali: il luogo dell’incontro (entrambi farebbero riferimento al casello autostradale di Foggia e non a quello di Candela); le persone presenti ad esso: il Lopiano all’inizio avrebbe sostenuto che all’incontro erano presenti lui e il Postiglione, poi avrebbe riferito che era presente anche Pasquale Giuzio, e successivamente le persone presenti sarebbero diventate quattro per la presenza anche del De Angelis, il quale ultimo tuttavia non avrebbe potuto essere presente all’incontro come dimostrerebbe la circostanza che nel giorno e nell’ora dell’incontro medesimo sarebbero stati intercettati quattro tentativi di telefonate effettuate proprio tra il predetto De Angelis e il Postiglione; l’autovettura usata dal Lopiano per accompagnare Postiglione all’incontro: dal primo indicata in un’Audi A4 e dal De Angelis in una Thesis. Le dichiarazioni rese da Lopiano e De Angelis – aggiunge l’istante – risulterebbero poi smentite dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse dopo la conclusione della gara tra il Postiglione e l’Evangelisti, dalle quali si evince chiaramente che i due interlocutori non avevano programmato alcun incontro e che comunque non poteva trattarsi di un incontro finalizzato allo scambio di una rilevante somma di denaro. Ma quand’anche – precisa l’istante – si volesse ammettere, ancorché per assurdo, che nel corso di detto incontro «sia avvenuta la consegna in oggetto, non esiste, comunque, alcuna prova che la somma medesima sia provento di un illecito sulla gara Potenza-Salernitana». Il che, sarebbe confermato – sempre ad avviso dell’istante – dalla stessa decisione presa in data 1 aprile 2010 dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport che, nel decidere sui fatti in discussione in occasione dell’istanza proposta dalla società Potenza Sport Club S.r.l., è giunta alla conclusione secondo la quale, se pure non sussistano dubbi circa il carattere anomalo del pagamento, sia per il momento in cui è avvenuto, sia per la forma utilizzata, non vi sono, tuttavia, elementi probatori idonei a dimostrare che tale pagamento sia effettivamente riconducibile al risultato della partita di calcio del 20.4.2008 tra il Potenza e la Salernitana. Non si sarebbe, in definitiva, raggiunto quel grado di prova oltre ogni ragionevole dubbio che costituirebbe il presupposto indefettibile dell’illecito sportivo contestato. La violazione disciplinare commessa dall’istante – infine – non sarebbe riconducibile alla fattispecie dell’illecito sportivo, ma integrerebbe al più la semplice violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. 4. Con memoria depositata in data 9.8.2011 si costituiva la Federazione Italiana Giuoco Calcio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate dall’istante e la condanna dello stesso alla refusione delle spese di lite. Osserva la F.I.G.C.: che nel corso del procedimento sportivo sarebbe stato accertato che il Postiglione aveva fatto pressione sul proprio allenatore affinché alla gara contro la Salernitana, valida per il campionato di serie C1, non prendessero parte alcuni dei giocatori maggiormente rappresentativi della propria squadra, e ciò aveva agevolato la vittoria della squadra avversaria che usciva vittoriosa dal campo con il punteggio di 0-1, ottenendo così la promozione al superiore campionato di serie B; che i fatti oggetto del procedimento arbitrale erano venuti per la prima volta alla luce nell’ambito di una indagine promossa dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza che aveva portato all’applicazione di una serie di misure restrittive della libertà personale a carico dei tesserati F.I.G.C., tra i quali lo stesso istante, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva; che gli atti acquisiti nell’ambito del procedimento penale avevano fatto emergere molteplici condotte anti-regolamentari che hanno già portato, con decisioni non più soggette ad impugnazione, all’affermazione della responsabilità di numerosi tesserati, tra i quali il presidente del Potenza Postiglione proprio in relazione all’illecito sportivo commesso in occasione della gara Potenza-Salernitana del 20 aprile 2008; che la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Potenza e le ulteriori risultanze istruttorie acquisite dalla Procura Federale hanno consentito di dimostrare il ruolo determinante svolto dall’Evangelisti nell’illecito commesso in relazione alla partita Potenza-Salernitana del 20 aprile 2008, avendo egli materialmente consegnato la somma in contanti di circa 150.000,00 euro che era stata promessa al presidente del Potenza quale compenso per l’impegno profuso affinché la propria squadra perdesse la partita disputata contro la Salernitana; che risultano inconsistenti i rilievi difensivi dell’Evangelisti, e così in particolare sarebbero indimostrati i motivi di risentimento che avrebbero nutrito Lopiano e De Angelis nei confronti del Postiglione, così come sarebbero del tutto prive di rilevanza le incongruenze nelle dichiarazioni rese dal Lopiano e dal De Angelis e il riferimento ai tentativi posti in essere dal Postiglione di contattare l’utenza del De Angelis tra le 20.43 e le 20.52 del 20 aprile 2008; che, infine, non sono «pertinenti» i richiami dell’istante al lodo arbitrale del 1 aprile 2010 in quanto egli non era parte del procedimento e la pronuncia si fonda su una interpretazione del materiale probatorio non vincolante. 5. Costituitosi il Collegio arbitrale, composto dal Prof. Avv. Ferruccio Auletta e dall’Avv. Marcello De Luca Tamajo, nonché dall’Avv. Dario Buzzelli, dai primi due nominato quale terzo arbitro con funzioni di presidente, all’udienza del 21 settembre 2011 veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione, veniva concesso alle parti termine al 17 ottobre 2011 per il deposito di memorie illustrative e documenti e al 24 ottobre per il deposito di repliche, e veniva fissata per la discussione l’udienza del 27 ottobre 2011. In ottemperanza ai suddetti termini le parti hanno provveduto a depositare le rispettive memorie difensive, sostanzialmente reiterando le deduzioni già formulate negli iniziali scritti difensivi. 6. All’udienza del 27 ottobre 2011 si è svolta la discussione nel corso della quale le parti hanno illustrato le proprie tesi difensive e, successivamente, replicato a quelle avversarie. MOTIVI DELLA DECISIONE Le domande proposte da Luca Evangelisti non sono fondate e vanno pertanto rigettate. Le risultanze degli atti dell’indagine penale – la cui utilizzabilità in questa sede arbitrale non è in discussione – nonché degli accertamenti eseguiti nella sede sportiva, consentono di ritenere provata la violazione contestata all’istante. Acclarata deve ritenersi innanzitutto la circostanza che il giorno 20 aprile 2008, al termine della partita Potenza-Salernitana, valida per il campionato di serie C1, Luca Evangelisti si è incontrato presso il casello autostradale di Candela con il presidente del Potenza Giuseppe Postiglione. Ciò risulta dalle dichiarazioni rese dal Sig. Antonio Lopiano alla Procura della Repubblica di Potenza in data 11.9.2008 e 20.9.2008 e alla Procura Federale della F.I.G.C. in data 16.6.2010, nonché dalle dichiarazioni rese dal Sig. Antonio De Angelis alla Procura della Repubblica di Potenza in data 2.7.2008 e alla Procura Federale in data 15.6.2010. E trova riscontro nel contenuto delle intercettazioni delle telefonate intercorse tra l’Evangelista e il Postiglione lo stesso giorno 20.4.2008. Inoltre la circostanza è ammessa dallo stesso istante nelle dichiarazioni rese dinnanzi la Procura Federale in data 20.5.2010, che confermano anche le modalità (subito dopo la fine della partita) e il luogo (un’area di servizio ubicata nei pressi di un casello autostradale) ove l’incontro è avvenuto e la circostanza che esso fu preceduto da due contatti telefonici. I richiamati atti di indagine offrono adeguati riscontri anche in ordine alla finalità e all’oggetto dell’incontro. In primo luogo, la sostanziale corrispondenza tra le risultanze delle intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni rese dai Sigg.ri Lopiano e De Angelis, indica univocamente che l’incontro tra l’Evangelisti e il Postiglione non è stato casuale ma predeterminato e, quindi, ricercato. In particolare dalla telefonata del 20.4.2008, ore 18.01, tra l’Evangelisti (chiamante) e il Postiglione, appare chiaro che l’Evangelisti ha cercato di combinare un incontro in data successiva (“E: prenditi due giorni di riposo e vienimi a trovare a casa va! Ci mangiamo un panino”, ove appare improbabile che il riferimento al “panino” riguardi il cibo, dato il precedente riferimento ad una visita di due giorni), mentre il Postiglione ha richiesto un incontro immediato (“P.: “senti, ma stasera ci vogliamo mangiare una cosa?”), prontamente corrisposto dall’istante, che insiste sulla natura inverosimilmente conviviale dell’incontro (E: “e vabbò dai, così ci mangiamo un panino”). Inoltre, per quanto attiene alla finalità dell’incontro, assumono rilievo ancora una volta le dichiarazioni del Lopiano e del De Angelis (particolarmente quelle rese alla Procura Federale rispettivamente in data 16.6.2010 e 15.6.2010) dalle quali risulta che il Postiglione, subito dopo l’incontro con Evangelisti, aveva loro riferito che questi gli aveva consegnato, all’interno di una busta di dimensioni poco più grande di un foglio A4, una somma di danaro che dal conteggio che gli stessi Lopiano e De Angelis effettuarono nell’immediatezza risultò ammontare ad una cifra ricompresa tra i 150 e i 160 mila euro. Quanto alla causale del versamento, Lopiano e De Anglis hanno entrambi riferito che dai discorsi che il Postiglione aveva fatto loro anche nei giorni precedenti lo svolgimento della gara, essa rappresentava il corrispettivo della partita «venduta» alla Salernitana. Anche il Sig. Rocco Quaratino, dirigente del Potenza, sentito dinanzi la Procura Federale il 18.5.2010, dichiarava che il Lopiano gli aveva riferito di aver visto la sera dopo la gara Potenza-Salernitana del 20.4.2008 il Sig. Luca Evangelisti, allorquando insieme a Postiglione, Giuzio e De Angelis si era recato nei pressi di un casello autostradale vicino Foggia, dove Postiglione aveva avuto un incontro riservato con Evangelisti, nel corso del quale quest’ultimo gli aveva consegnato una busta contenente la somma di 150.000,00 euro. Lo stesso Lopiano gli aveva poi riferito che la predetta somma era il corrispettivo che il Postiglione aveva pattuito in precedenza a fronte del risultato favorevole alla Salernitana. Ebbene, a fronte di un quadro accusatorio come quello emergente dalle riferite risultanze, rilevante si appalesa anche la circostanza che l’Evangelisti non abbia mai, neppure nella presente sede arbitrale, fornito – o per lo meno tentato di fornire – una plausibile ricostruzione alternativa, se non della causale della consegna del danaro al Postiglione – circostanza che egli nega –, quanto meno delle ragioni e delle finalità dell’incontro svoltosi indubbiamente nelle, a dir poco «singolari», circostanze di tempo e di luogo dianzi riferite. Non giova alla tesi dell’istante il richiamo alla precedente decisione di Codesto Tribunale del 1.4.2010. Premesso che tale decisione contribuisce senz’altro all’affermazione di un intervenuto trasferimento di denaro mediato dall’Evangelisti, sicchè la negazione di quest’ultimo al riguardo finisce per sostanziare una palese incoerenza nella linea difensiva che da quel lodo pretenderebbe di trarre fondamento, si tratta pur sempre di decisione che, giudicando sulla controversia insorta tra il Potenza e la F.I.G.C. e ritenendo provato che l’Evangelisti avesse consegnato al Postiglione nel corso dell’incontro l’indicata somma di danaro quale pagamento illecito, si è limitata a escludere l’esistenza di «certezze assolute» circa il titolo specifico della consegna in quanto l’Evangelisti non aveva all’epoca alcun collegamento con la Salernitana. L’argomentazione, ad avviso del Collegio, non può divenire decisiva in quanto, in carenza di una ragionevole spiegazione alternativa, deve ritenersi che l’Evangelisti abbia operato da intermediario, svincolato da qualsiasi rapporto stabile con alcuna delle squadre coinvolte. Anche se all’epoca dei fatti l’istante era direttore sportivo della società Martina Franca, è infatti lo stesso Postiglione ad ammettere di avere rapporti con il predetto e di conoscerlo quale direttore sportivo di società di calcio, il che sta ad indicare che lo stesso si muoveva, nell’ambiente delle squadre partecipanti al campionato di serie C1, con una certa autonomia. Così come privo di concreto rilievo si appalesa l’argomento difensivo secondo cui le telefonate effettuate nel giorno e nell’ora dell’incontro tra il Postiglione e il De Angelis non consentirebbero di ritenere che anche quest’ultimo fosse stato presente all’incontro: ciò rimane compatibile – come ritenuto anche dalla Corte Giustizia Federale – con la circostanza che al momento delle telefonate il Postiglione era distante dal De Angelis proprio perché quegli si trovava a colloquio separato con l’Evangelisti. I sopra richiamati elementi probatori ed in particolare le dichiarazioni rese dai Sigg.ri Lopiano e De Angelis – le cui differenze risultano del tutto marginali e come tali inidonee a scalfire la loro valenza accusatoria – consentono, ad avviso del Collegio, di ritenere che il danaro consegnato dall’Evangelisti al Postiglione, con le riferite modalità e nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, costituisca -oltre che, sul piano processuale, smentita della linea difensiva attestata sulla negazione del fatto in sé- la remunerazione per l’attività illecita che il Postiglione aveva posto in essere per favorire la Salernitana. Che titolo della dazione fosse proprio il corrispettivo per la procurata alterazione del risultato della gara trova poi ulteriore conforto nel fatto che parte di essa sia stata consegnata ai tre giocatori del Potenza che, per unilaterale decisione del Postiglione e contro il parere dell’allenatore, non avevano partecipato alla stessa gara. Ritiene pertanto il Collegio che risulti dimostrato il fatto contestato all’istante e che esso integri la fattispecie dell’illecito sportivo di cui agli artt. 1, comma 1, e 7, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Relativamente a questo ultimo profilo appare evidente, a giudizio del Collegio, che la condotta contestata all’Evangelisti (e la sua stessa figura di garanzia del perfezionamento dell’intesa illecita che si è realizzato all’esito della gara che ne era stata oggetto) si pone quale rilevante contributo causale all’illecito sportivo posto in essere dal Postiglione e aggravato dall’alterazione del risultato della gara Potenza Salernitana del 10.4.2008. Ciò esclude, ad avviso del Collegio,ogni presupposto per ritenere la sanzione inflitta all’istante manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione allo stesso contestata. Ne segue che anche la domanda di riduzione della sanzione della squalifica avanzata dall’istante deve essere rigettata. Al rigetto delle domande non si ritiene di far conseguire, invece, la condanna dell’istante al pagamento delle spese di lite in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sussistono, infatti, ad avviso del Collegio, giusti motivi per la compensazione delle spese attesa la complessità delle questioni trattate e considerato altresì le valutazioni, parzialmente diverse, espresse da questo stesso Tribunale (sebbene in altra composizione) nella richiamata decisione del 1 aprile 2010. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale all’unanimità e definitivamente pronunciando: a) rigetta le domande di cui all’istanza di arbitrato proposta dal Sig. Luca Evangelisti nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio; b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese per assistenza difensiva, diritti degli Arbitri e del C.O.N.I.; c) liquida l'onorario degli Arbitri in complessivi € 4.200,00, oltre accessori; d) dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento dei diritti degli Arbitri; e) manda alla Segreteria del T.N.A.S. di dare comunicazione del presente lodo alle parti. Così deliberato in data 23 novembre 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicate. Roma, 23.11.2011 F.to Dario Buzzelli F.to Ferruccio Auletta F.to Marcello de Luca Tamajo
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