F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Mauro ZAMPOLLINI / A.S. CASALE Calcio S.r.l. ( 8/89 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gino GIACCHI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Mauro ZAMPOLLINI / A.S. CASALE Calcio S.r.l. ( 8/89 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gino GIACCHI Con ricorso del 9 luglio 2008 l’allenatore professionista Zampollini Mauro, iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore della prima squadra dell’A.S. Casale Calcio s.r.l. partecipante al campionato di serie D, girone A ha adito il Collegio Arbitrale affinchè fosse riconosciuto l’obbligo per la società anzidetta di corrispondere la somma di euro 12.600,00, lamentando il mancato pagamento dei ratei relativi ai mesi da settembre 2007 a maggio 2008. A sostegno della sua richiesta il signor Zampollini ha prodotto l’accordo tipo che prevedeva un compenso globale annuo di euro 14.000,00 regolarmente depositato da pagarsi in dieci rate di 1.400,00 euro cadauna dal mese di agosto 2007 al mese di maggio 2008. L’allenatore inoltre produceva copia dell’esonero dell’ottobre 2007. La Segreteria di questo Collegio con nota del 30.09.2008 ha invitato le parti a produrre le proprie controdeduzioni. La società convenuta in data 9 ottobre 2008 ha prodotto una nota difensiva con la quale si precisava che a fronte della somma richiesta dal tecnico a saldo degli emolumenti richiesti, la società in data 15 gennaio 2008 ha consegnato allo stesso un acconto di euro 10.500,00 con assegno bancario n. 0991450158 tratto sull’istituto Bancario Alpi Marittime, Agenzia di Torino, assegno regolarmente incassato. Si precisava inoltre che la consegna di detto assegno è avvenuta presso lo studio legale del Presidente della società Avv. Bertacchi, lo stesso per mera dimenticanza non ha provveduto a far firmare una ricevuta liberatoria da parte dello Zampollini, per tale motivo si chiedeva all’Istituto Bancario di fornire la documentazione relativa all’incasso del titolo,documentazione in verità mai pervenuta. Si produceva inoltre copia di altro assegno bancario n. 9009183354 intestato al signor Zampollini di euro 2.100,00 a saldo delle competenze pattuite. Il 24 ottobre 2008 il tecnico ha fatto pervenire una sua replica alle controdeduzioni della società con la quale ha confermato l’incasso dell’assegno di importo pari ad euro 2.100,00 mentre ha contestato di aver ricevuto l’assegno per euro 10.500,00, si chiedeva pertanto il pagamento di tale importo. Il Collegio esaminati gli atti osserva che il ricorso va accolto parzialmente tenuto conto che rispetto alla richiesta indicata in ricorso di euro 12.600,00 si deve decurtare l’importo di euro 2.100,00 ricevuta dal tecnico con assegno n. 9009183354, regolarmente incassato. Non può essere accolto l’assunto della società di aver emesso un altro assegno di euro 10.500,00 a favore del signor Zampollini non avendo fornito a questo Collegio né la copia né l’attestazione dell’incasso. P.Q.M. Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso fa obbligo alla società A.S. CASALE CALCIO s.r.l. di corrispondere al signor Mauro Zampollini la somma di euro 10.500,00 a saldo di quanto dovuto oltre agli interessi legali equitativamente calcolati di euro 154,00 per un importo complessivo di euro 10.654,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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