F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Luigi DANIELI / Pol. SAINT CHRISTOPHE ( 12/89 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Luigi DANIELI / Pol. SAINT CHRISTOPHE ( 12/89 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI L’allenatore dilettante Danieli Luigi, regolarmente iscritto nei ruoli federali con ricorso dell’11 luglio 2008, ha adito questi Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di euro 3.000,00 mai percepito oltre agli interessi di mora e svalutazione monetaria, alla Polisportiva Saint Christophe partecipante al Campionato promozione per la stagione sportiva 2007/2008. A sostegno del ricorso il signor Danieli ha prodotto copia della scrittura privata del 16.07.2007 non depositata così come previsto dalle norme federali, con la quale la società si è impegnata a corrispondere un premio di tesseramento annuo lordo di euro 6.000,00 da pagarsi in due rate di pari importo (euro 300,00 entro il 15.12.2007 la prima ed entro il 30.06.2008 la seconda). Il signor Danieli fa presente a questo Collegio che nel mese di febbraio 2008 è stato esonerato e che dopo l’esonero non ha prestato nessuna attività per altre società. La Società Saint Christophe in data 25 giugno 2008 ha inviato all’allenatore una lettera raccomandata con la quale ha puntualizzato che l’accordo del 16.07.2007 restava valido ed efficace fino al 30.06.2008 e che in pendenza di contratto si sarebbe dovuto astenere da qualsiasi attività calcistica e comunque di collaborazione con altre società, mentre parrebbe che il signor Danieli abbia collaborato con la società Valle d’Aosta Calcio per allestire la squadra Juniores Nazionale. Ritenendo tale comportamento grave e scorretto e soprattutto in violazione al contratto, lo stesso deve ritenersi risolto e per questo motivo si è provveduto a trattenere a titolo di acconto sul maggior danno l’importo di 3.000,00 euro ancora da corrispondere. Il Collegio esaminati gli atti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento poiché il signor Danieli dichiara di essere stato esonerato, circostanza confermata dalla società nel mese di febbraio del 2008 e di non aver prestato alcuna attività per nessuna società. Non può essere accolta l’affermazione della Polisportiva Saint Christophe che dall’aprile del 2008 l’allenatore abbia operato per conto della società Valle d’Aosta Calcio ed in particolare di aver ricevuto l’incarico di allestire la squadra Juniores Nazionale non avendo provato tale circostanza. P.Q.M. Il Collegio in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società Polisportiva Saint Christophe di corrispondere al signor Luigi Danieli la somma di euro 3.000,00 oltre gli interessi equitativamente calcolati in euro 44,00 per un importo totale di euro 3.044,00 La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. Si dispone inoltre l’invio degli atti alla Procura Federale per non aver le parti ottemperato al deposito del contratto,come previsto dalle norme federali.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it