F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all.Giovanni PERSANO / A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 ( 25/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all.Giovanni PERSANO / A.S.D. PIETRA LIGURE 1956 ( 25/89 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Mario ROSSINI L’allenatore dilettante Persano Giovanni, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 7\08\2008 ha chiesto il riconoscimento del credito residuo di €. 2000,00 quale premio di tesseramento ed €. 300,00 quale rimborso spese, oltre interessi, nei confronti della ASD Pietra Ligure 1956, partecipante al campionato di 1^ CTG C. R. Liguria stagione sportiva 2007\2008, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 15\10\2007 e regolarmente depositata presso il C.R. Liguria L.N.D. Lo stesso ha comunicato di essere stato esonerato verbalmente nel mese di dicembre 2008 dalla ASD Pietra Ligure 1956. La Segreteria di questo Collegio con racc.te del 30/09/2008 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e il 29\10\2008 al C.R.Liguria, la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. La ASD Pietra Ligure 1956 con nota dell’ 8\10\2008 ha controdedotto alla richiesta dell’allenatore e pur riconoscendo gli accordi sottoscritti lo sollevava dall’incarico di responsabile tecnico “lamentandosi di dichiarazioni ritenute inaccettabili dal proprio direttivo sul sito internet dei tifosi e anche per i risultati negativi ottenuti dalla squadra nella Sua gestione”. In data 13\10\2008 l’allenatore Persano Giovanni ha ribadito la richiesta di pagamento del premio di tesseramento e del rimborso spese giustificandosi, nel contempo, sia per i risultati negativi ottenuti, sia per i colloqui on-line con i tifosi. Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato solo per la richiesta di € 2000,00 riguardante il premio tesseramento non percepito; mentre non può essere accolto per il rimborso spese in quanto non documentato. Pertanto, l’ASD Pietra Ligure 1956 dovrà rifondere al Persano Giovanni la somma non percepita di € 2000,00 quale premio di tesseramento stagione 2007\2008. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’allenatore Persano Giovanni e per l’effetto dichiara l’obbligo alla società ASD Pietra Ligure 1956 di corrispondere la somma di € 2000,00 a saldo del premio di tesseramento oltre interessi maturati per € 75,00 per un ammontare complessivo di € 2075,00 (duemilasettentacinque). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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