F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA:all. Renato MARLETTA / ASD ACI S.ANTONIO Calcio ( 31/89 ) ARBITRI :sigg. Sergio FINCATTI e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it
VERTENZA:all. Renato MARLETTA / ASD ACI S.ANTONIO Calcio
( 31/89 )
ARBITRI :sigg. Sergio FINCATTI e Antonio BARATTA
Con ricorso del 22 Agosto 2008, l’allenatore di Base Renato MARLETTA tessera n. 17577, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché facesse obbligo, alla A.S.D. ACI S.ANTONIO CALCIO, del pagamento della complessiva somma di
€ -10.000- ( diecimila ), relativa alle rate scadute .-
Nel ricorso l’allenatore dichiara di aver sottoscritto, in data 4/12/2007, con la Società A.S.D. ACI S.ANTONIO CALCIO un accordo economico, regolarmente depositato presso il Comitato di appartenenza, in qualità di collaboratore tecnico della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza, girone B del Comitato Regionale Sicilia, per la stagione sportiva 2007/08, che prevedeva di corrispondere la somma di € 10.000- (diecimila ) così ripartita:
€-2.500 al 30/12/2007
€-2.500 al 30/03/2008
€-2.500 al 30/04/2008
€-2.500 al 30/06/2008
La Società , invitata con regolare raccomandata da codesto Collegio Arbitrale, a fornire le proprie controdeduzioni , nulla ha risposto.-
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in suo possesso, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Renato MARLETTA, e dichiara l’obbligo dell’A.S.D. ACI S.ANTONIO CALCIO al pagamento di €-10.000- ( diecimila ) a saldo della rate scadute oltre agli interessi legali ed al risanamento del danno, pari a € 270,00
(duecentosettanta) per un totale di € -10.270,00-(diecimiladuecentosettanta,00).-
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.-
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