F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it VERTENZA: all. Celestino VENEZIALE / U.S. TERMOLI ( 39/89 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Virgilio PALOTTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 4 del 14 febbraio 2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it
VERTENZA: all. Celestino VENEZIALE / U.S. TERMOLI
( 39/89 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Virgilio PALOTTA
Con ricorso del 12 settembre 2008 l’allenatore di base Celestino Veneziale, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per l’U.S. Termoli, partecipante al Campionato di Eccellenza, nella stagione sportiva 2007/2008 come allenatore in seconda della prima squadra.
Nel ricorso il signor Celestino Veneziale precisa che, con regolare scrittura privata, datata 3 gennaio 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 2.400,00 (Duemilaquattrocento/00) in quattro rate ciascuna di € 600,00 (Seicento/00) alle seguenti scadenze: 31 gennaio 2008, 28 febbraio 2008, 31 marzo 2008 e 30 aprile 2008.
Con il reclamo in esame, il signor Veneziale chiede a questo Collegio di far obbligo all’U.S. Termoli di corrispondergli:
- € 1.300,00 (Milletrecento/00) quale importo residuo del premio di tesseramento a suo tempo concordato avendo ricevuto esclusivamente € 1.100,00 (Millecento/00);
- gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
L’U.S. Termoli, con raccomandata del 23 settembre 2008, ha replicato, tramite il proprio legale cui ha conferito mandato, confermando sia l’incarico affidato all’allenatore Celestino Veneziale, sia gli impegni economici assunti nei confronti del medesimo. Ha però impugnato le richieste dell’allenatore affermando che:
- il ricorso “come proposto è improcedibile in quanto, secondo l’art. 2 comma 2 del Regolamento del Collegio Arbitrale (procedura ordinaria), lo stesso deve contenere (proprio a pena di improcedibilità) la designazione dell’Arbitro prescelto dal ricorrente”;
- il ricorso è da ritenersi inoltre infondato nel merito perché in occasione dell’ultima partita dei play-off, disputata contro il San Giacomo, il signor Celestino Veneziale non si è presentato all’incontro senza avvertire preventivamente e pertanto senza essere autorizzato dalla Società. Con questo comportamento, a dire dell’U.S. Termoli, l’allenatore ha fatto mancare, ai calciatori il necessario supporto tecnico e morale venendo meno così “ai propri impegni nei confronti della Società e di tutta la squadra”. Per tale motivo “la Società decise di sospendere il pagamento del restante premio di tesseramento”.
Per quanto esposto l’U.S. Termoli non intende riconoscere l’importo di cui al ricorso. La Società ha inoltre chiesto la prova testimoniale di quanto asserito indicando i nomi di cinque testimoni e riservandosi la possibilità di nominare il proprio arbitro.
Con raccomandata del 30 settembre 2008 il signor Celestino Veneziale contesta preliminarmente l’inconsistenza dell’eccezione di improcedibilità in ordine alla sua mancata indicazione dell’Arbitro; infatti prosegue l’allenatore “il Collegio, invero, si costituisce ed opera a prescindere dalla espressa designazione dell’Arbitro ad opera di una o di entrambe le parti in causa”. In secondo luogo nega decisamente la propria assenza ingiustificata alla gara dei play-off contro il San Giacomo, avendo avvisato “previamente il Sodalizio termolese ed il Presidente in particolare, ricevendo ampia ed incondizionata autorizzazione in tal senso”. Peraltro precisa il Veneziale, essendo lui l’allenatore in seconda, “la sua assenza dalla gara, per quanto obbligata ed involontaria, non comprometteva assolutamente l’integrità tecnico-tattica della squadra”.
L’allenatore evidenzia inoltre che l’U.S. Termoli non ha mai contestato in qualche modo detto comportamento evidenziandolo solo a seguito del suo ricorso al Collegio Arbitrale e che la Società ha sospeso i pagamenti sin dal febbraio 2008 mentre la gara, dalla quale lui sarebbe stato assente ingiustificato e che pertanto avrebbe causato l’atteggiamento omissivo dell’U.S.Termoli, si è svolta il 17 maggio 2008 e cioè dopo che dovevano essere state onorate tutte le rate previste dall’accordo economico (28 febbraio, 31 marzo e 30 aprile 2008).
Il signor Veneziale chiede inoltre che venga respinta la prova per testimoni ispirata ad un mero intento dilatorio, ma qualora tale sua istanza non fosse accolta indica i nominativi di tre testi da sentire sulle circostanze in discussione.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 29 ottobre 2008, ha invitato il Comitato Regionale del Molise a trasmettere al Collegio copia dell’accordo economico. il Comitato, con sua del 4 novembre 2008, nel trasmettere copia del documento ha confermato il regolare deposito dello stesso avvenuto in data 9 gennaio 2008.
Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e considerato che:
- la richiesta a questo Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso, così come formulata dall’U.S. Termoli per la mancata designazione dell’Arbitro da parte del ricorrente, non può essere tenuta in considerazione. Non è consentito infatti alle parti di designare un arbitro in seno al Collegio Arbitrale in quanto quest’ultimo è un Organo della Lega Nazionale Dilettanti, istituito dalla Presidenza Federale a norma dell’art. 4, comma 5 della Legge 91 del marzo 1981, ed è composto da elementi nominati per ogni stagione sportiva, rispettivamente dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio affinché gli stessi rappresentino e tutelino i diritti e gli interessi dei propri associati.
- la contestazione relativa all’assenza ingiustificata del signor Veneziale durante la partita dei play-off contro il San Giacomo appare pretestuosa ed intempestiva infatti, tale comportamento, qualora non effettivamente autorizzato, avrebbe dovuto formare oggetto di tempestive e specifiche contestazioni all’allenatore e non attendere che quest’ultimo ricorresse al Collegio Arbitrale per ottenere quanto a suo dire dovutogli;
- il mancato pagamento di parte del premio di tesseramento nei confronti dell’allenatore è stato ammesso dalla società stessa nelle sue controdeduzioni;
- l’U.S. Termoli Calcio nulla ha ritenuto di controdedurre alle affermazioni dell’allenatore signor Celestino Veneziale;
ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’U.S. Termoli di corrispondere all’allenatore Celestino Veneziale la somma di € 1.300,00 (Milletrecento/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2007/2008 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati e pari ad € 20,00 (Venti/00) così per complessivi € 1.320,00,00 (Milletrecentoventi/00).
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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