F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 15 Dicembre 2011 (176) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), la Società US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (N°. 2932/229 pf 11- 12/SP/pp del 14.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 15 Dicembre 2011 (176) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SERGIO BRIGANTI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), la Società US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (N°. 2932/229 pf 11- 12/SP/pp del 14.11.2011). Con atto del 14/11/11 la Procura federale ha deferito: Il Sig. Sergio Briganti, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl; la Società US Pergocrema 1932 Srl; per rispondere: Il Sig. Sergio Briganti della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi -, punti 14) e 17), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con comunicato ufficiale n. 158/A del 29/04/2011, per non aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 14/08/2011 (“non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), l’attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda (punto 14) e di almeno un operatore sanitario (punto 17); la Società US Pergocrema 1932 Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Sergio Briganti e la Società US Pergocrema 1932 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Sergio Briganti e la Società US Pergocrema 1932 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Sergio Briganti, sanzione dell’inibizione di giorni 21 (ventuno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 14 (quattordici); pena base per la Società US Pergocrema 1932 Srl, sanzione della penalizzazione di punti 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a punti 1 (uno)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 14 (quattordici) al Sig. Sergio Briganti; ▪ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società US Pergocrema 1932 Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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