F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011 (108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITO SOFO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sapri Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SAPRI CALCIO Srl (nota n. 1777/664pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 15 Dicembre 2011 (108) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITO SOFO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Sapri Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SAPRI CALCIO Srl (nota n. 1777/664pf10-11/AM/LG/gb del 27.9.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 28 settembre 2011, la Procura Federale ha deferito il Signor Vito Sofo, nella sua qualità all’epoca dei fatti di Presidente e legale rappresentante della società Sapri Calcio Srl, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione ai punti nn. 5 e 63 del CU n. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 9 luglio 2010, ore 12,00, del versamento della somma di Euro 18.000,00 nonché della fidejussione in originale; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Vito Sofo, della sanzione del’inibizione per giorni quaranta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 2.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Sofo Vito l’inibizione per giorni 40 (quaranta) ed alla Società Sapri Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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