F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049 del 20 Dicembre 2011 (532) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA federale A CARICO DI: MARIO DI MARCO (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società ASD CUS Chieti), GIACOMO MASCIANTONIO (dirigente e Legale rappresentante della Società ASD CUS Chieti), Società ASD CUS CHIETI ▪ (nota n. 8859/726pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049 del 20 Dicembre 2011
(532) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA federale A CARICO DI: MARIO DI MARCO (Presidente del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante della Società ASD CUS Chieti), GIACOMO MASCIANTONIO (dirigente e Legale rappresentante della Società ASD CUS Chieti), Società ASD CUS CHIETI ▪ (nota n. 8859/726pf10-11/LG/AM/pp del 19.5.2011).
Il Comunicato Ufficiale n. 798 / 18 giugno 2010 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione ai Campionati Nazionali della suddetta Divisione Stagione sportiva 2010/2011. Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2010 dovevano presentare alla Segreteria della Divisione a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato di competenza (nel caso in esame di Serie A/2), unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 26 luglio 2010, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2010 era perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed era ordinatorio per la documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino al 26 luglio successivo, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore alla domanda di iscrizione. Tale normativa prevedeva altresì che nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al Campionato, alla Società, che avesse inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito di detta documentazione, fosse comunque inflitta l’ammenda ivi prevista di € 800,00 per ogni inadempimento che risultava consumato. Il mancato rispetto del primo termine era dalla normativa qualificato illecito disciplinare. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, ne informava con nota scritta la Procura federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare. Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 22 dicembre 2010 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD Cus Chieti Calcio a 5, partecipante al Campionato Serie A/2 Calcio a 5, non aveva depositato nel termine del 12 luglio 2010 la documentazione prevista alla lettera A punti nn. 3, 4, 5, 6, 7 del C.U. afferenti le attestazioni di pagamento della tassa associativa alla LND di € 250,00 (punto 3), dei diritti di iscrizione pari ad € 6.000,00 (punto 4), dell’assicurazione dei tesserati pari ad € 2.000,00 (punto 5), dell’acconto spese per attività nazionale ed organizzazione pari ad € 4.000,00 (punto 6), la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza 31 luglio 2011 di importo pari ad € 8.000,00 (punto 7), sicchè l’Organo requirente, con atto datato 19 maggio 2011 deferiva a questa Commissione Disciplinare la Società ASD Cus Chieti Calcio a 5, nonché i Sigg.ri Mario Di Marco e Giacomo Masciantonio, quali Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della Società il primo, Dirigente e legale rappresentante della Società il secondo, per rispondere le due persone fisiche della violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione alla lettera A punti 3, 4, 5, 6, 7 del C.U. n. 798/2010 sopra richiamato e la Società ASD Cus Chieti Calcio a 5 per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS. Alla riunione del 13 ottobre 2011 compariva innanzi questa Commissione la Procura federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, chiedeva che fossero irrogate ai Dirigenti Mario Di Marco e Giacomo Masciantonio l’inibizione di mesi 2 (due) cadauno ed alla Società l’ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila//zerozero). Compariva altresì il Sig. Mario Di Marco, in proprio ed in rappresentanza della Società, il quale contestava la fondatezza del Deferimento; depositava assegno circolare datato 16 luglio 2010 n. 424200028398-07 Banca Caripe di € 17.284,40 all’ordine FIGC LND Divisione Calcio a 5 Roma, in una alla ricevuta della Divisione Calcio a 5 di percepimento dell’assegno che era imputato quanto ad € 12.250,00 di iscrizione al Campionato, quanto ad € 5.034,40 di saldo del debito pregresso ed alla copia dell’attestazione di consegna della documentazione elencata nel modulo, recante la data del 12 luglio 2010 timbrata e firmata dalla Segreteria della Divisione Calcio a 5; istava per l’acquisizione agli atti del procedimento di tutta la documentazione afferente l’iscrizione della Società al Campionato di competenza; eccepiva l’inammissibilità del Deferimento nei confronti dei Dirigenti, in quanto la sanzione contenuta nella normativa era limitata alla sola ammenda a carico della Società, nulla risultando codificato a carico dei Dirigenti, che non potevano pertanto essere sanzionati. Questa Commissione con ordinanza riservata di pari data accoglieva l’istanza istruttoria del deferito e mandava alla Segreteria di acquisire dalla Divisione Calcio a 5 il fascicolo afferente l’iscrizione della società al campionato di competenza per la stagione sportiva 2010/2011. Pervenuta la documentazione richiesta e rifissata la discussione del Deferimento, alla riunione del 15 dicembre 2011 comparivano la Procura federale ed il Sig. Mario Di Marco. La Procura federale, all’esito della documentazione acquisita, dichiarava che era risultato insussistente l’inadempimento relativo al mancato deposito della fidejussione, ma che erano invece risultate sussistenti le ulteriori inadempienze contestate ai deferiti, atteso che l’assegno circolare sopra descritto recava una data successiva al 12 luglio 2010, per cui concludeva affinché fossero inflitte ai due Dirigenti la inibizione di giorni 60 (sessanta) ciascuno ed alla Società l’ammenda di € 3.200,00 (Euro tremiladuecento//zerozero). Il Sig. Mario Di Marco reiterava le eccezioni già svolte nel corso della precedente riunione e deduceva che i pagamenti afferenti i punti contestati della normativa ben potevano considerarsi eseguiti entro la data del 12 luglio 2010 attraverso l’importo della fidejussione bancaria che la Società aveva depositato della precedente stagione 2009/2010, che era rimasta giacente presso la Divisione Calcio a 5 a titolo di deposito sostitutivo della successiva fidejussione e che tale deposito aveva prodotto interessi creditori a favore della Società, da computarsi unitamente alla sorte a copertura delle somme contestate, con la conseguenza che alcun inadempimento da tardività si era verificato. Concludeva per il proscioglimento di tutti i Deferiti. La Commissione osserva quanto segue. L’eccezione sollevata dal Deferito sulla inammissibilità della richiesta sanzionatoria a carico dei Dirigenti in quanto non prevista dalla normativa sugli adempimenti per l’ammissione ai campionati nazionali della Divisione Calcio a 5 non è fondata. La statuizione contenuta in tale normativa, che l’inosservanza anche di un solo adempimento costituisce illecito disciplinare, richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione implica le sanzioni a carico dei dirigenti, soci e tesserati della società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). Inoltre, l’art. 10 comma terzo bis CGS, a cui il Deferimento ha fatto riferimento, nel prevedere a carico delle società dilettantistiche che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere inevitabilmente ascritta la responsabilità del mancato adempimento. Sussiste dunque l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra società e propri dirigenti, invocato nel caso in esame dalla Procura federale, nel senso che non può sussistere la violazione disciplinare della prima che non sia riconducibile ai secondi. Altrettanto infondato è l’assunto del Deferito che l’importo della fidejussione bancaria dalla Società depositata presso la Divisione Calcio a 5 sin dalla stagione sportiva 2009/2010 avrebbe coperto le somme dalla stessa Società dovute in relazione ai punti 3, 4, 5 e 6 della lettera A del C.U. n. 798/2010, atteso che il complessivo importo di siffatti punti di € 12.250,00 (€ 250,00 + € 6.000,00 + € 2.000,00 + € 4.000,00) supera quello della stessa fidejussione e degli interessi che a dire del Deferito sarebbero maturati, dal Deferito comunque non conteggiati e comunque di dubbia debenza. In conclusione, rimane accertato oltre ogni ragionevole dubbio che i Deferiti hanno corrisposto gli importi afferenti i punti loro contestati oltre il termine del 12 luglio 2010, così incorrendo nelle sanzioni chieste dalla Procura federale, che risultano conformi per l’ammenda alla normativa sugli adempimenti (€ 800,00 per ogni inadempimento) e per la inibizione all’indirizzo costantemente seguito in materia da questa Commissione. P.Q.M. infligge ai Sigg.ri Mario Di Marco e Giacomo Masciantonio l’inibizione di gg. 60 (sessanta) ciascuno ed alla Società ASD Cus Chieti Calcio a 5 l’ammenda di € 3.200,00 (Euro tremiladuecento//zerozero).
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