F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (173) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl (nota N°. 2788/263pf11-12/SP/blp del 8.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011
(173) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl (nota N°. 2788/263pf11-12/SP/blp del 8.11.2011).
Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Maglione Giuseppe, Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Società AS Melfi Srl nonché la medesima Società per rispondere Maglione Giuseppe della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’articolo 85, lettera C), paragrafo IV) delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2011; la Società AS Melfi Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Giuseppe Maglione e la Società AS Melfi Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Giuseppe Maglione e la Società AS Melfi Srl, tramite il loro Legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Giuseppe Maglione, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società AS Melfi Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.666,00 (€ seimilaseicentosessantasei/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Giuseppe Maglione; ▪ ammenda di € 6.666,00 (€ seimilaseicentosessantasei/00) per la Società AS Melfi Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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