F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO CARIELLO (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Frosinone Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Neapolis Mugnano Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl (nota N°. 2767/321pf10-11/SP/blp del 7.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (171) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFREDO CARIELLO (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Frosinone Calcio Srl, attualmente tesserato per la Società Neapolis Mugnano Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl (nota N°. 2767/321pf10-11/SP/blp del 7.11.2011). Il deferimento Con provvedimento del 7.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Alfredo Cariello, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 e 8, comma 15, CGS, in quanto contravveniva all’obbligo di adempiere spontaneamente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, alle obbligazioni scaturenti dal lodo arbitrale emesso il 1.6.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, nell’ambito della procedura arbitrale n. 20 S.S. 2008/2009, non corrispondendo all’Agente Sig. Federico Bonetto i compensi dovuti nonchè il rimborso delle spese legali ed il pagamento delle spese di procedura, nonchè il Frosinone Calcio Srl, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS per i fatti ascrivibili al suddetto tesserato. Il Frosinone Calcio Srl faceva pervenire una memoria difensiva nei termini previsti, mediante la quale contestava gli addebiti sollevati nei propri confronti dalla Procura federale, mentre il Signor Cariello non faceva pervenire alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, ed il legale del Frosinone Calcio Srl, che hanno formulato richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, che viene decisa come da separata Ordinanza. All’inizio della riunione odierna la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società Frosinone Calcio Srl, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società Frosinone Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 666,66 (€ seicentosessantasei/66)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito nei confronti dell’altra parte deferita. In ordine alla posizione del Sig. Alfredo Cariello, la Procura federale ha insistito nella richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per il Sig. Alfredo Cariello. I motivi della decisione La Commissione disciplinare, esaminati gli atti, all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con riferimento alla procedura arbitrale n. 20 S.S. 2008/2009 è emerso che il calciatore Alfredo Cariello non provvedeva a dare spontanea esecuzione al lodo pronunciato il 1.6.2010 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Con tale provvedimento, il deferito veniva condannato al pagamento delle provvigioni dovute all’agente Sig. Federico Bonetto. In effetti il Signor Cariello riceveva la comunicazione del Lodo emesso dal Collegio Arbitrale, con il relativo invito a porre in esecuzione la suddetta decisione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Nonostante ciò, il Sig. Alfredo Cariello faceva trascorrere il suddetto termine, rimanendo inadempiente, in quanto non corrispondeva alcun importo all’Agente Federico Bonetto, arbitro facente parte del Collegio Arbitrale, nonchè le relative spese legali ed il pagamento delle spese di procedura. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 666,66 (€ seicentosessantasei/66) per la Società Frosinone Calcio Srl. In accoglimento al deferimento proposto condanna il Signor Alfredo Cariello al pagamento dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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