F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (570) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GIACALONE (Presidente e Legale rappresentante Società SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl), Società SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl (nota N°. 9170/628 pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 21 Dicembre 2011 (570) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GIACALONE (Presidente e Legale rappresentante Società SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl), Società SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 Srl (nota N°. 9170/628 pf10-11/AM/LG/mg del 27.5.2011). rilevato che, con atto del 27 maggio 2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Salvatore Giacalone, Presidente della SSD Sport Club Marsala 1912, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva – dell’art. 10, comma 3bis, CGS, in relazione al punto 4 del CU N°. 200 del 21 giugno 2010 del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per l’inosservanza del termine stabilito al 9 luglio 2010 ore 12, previsto per il deposito dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria di cui al punto 12) del comunicato medesimo, e la suddetta Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine indicato del documento loro richiesto; rilevato che, alla riunione del 20 dicembre 2011, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Sig. Salvatore Giacalone, della sanzione della inibizione per mesi uno ed alla SSD Sport Club Marsala 1912 della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive, e che sono comparsi alla riunione del 20 dicembre 2011 richiedendo il deposito di tre documenti; rilevato che la Procura federale ha contestato il deposito tardivo dei suddetti documenti e che la Commissione disciplinare ne ha accertato l’effettiva tardività ed irrilevanza del deposito stesso; rilevato altresì che l’inosservanza contestata (art. 12 del su richiamato CU n°. 200 del 2010), prevede il deposito dell’attestazione di insussistenza della posizione debitoria entro il termine del 9 Luglio 2010; rilevato che l’inosservanza regolamentare contestata ai deferiti risulta fondata; ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della SSD Sport Club Marsala 1912, a cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della suddetta Società ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Salvatore Giacalone la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta), ed alla SSD Sport Club Marsala 1912 la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it