F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICHOLAS CAGLIONI (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa), Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota n. 3431/148 pf11- 12/SP/blp del 28.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011 (200) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICHOLAS CAGLIONI (Calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa), Società SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota n. 3431/148 pf11- 12/SP/blp del 28.11.2011). L'odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Sig. Nicholas Caglioni, all'epoca dei fatti calciatore tesserato in forza alla Salernitana Calcio 1919 Spa, e, per le responsabilità a questi ascritte, nei confronti della medesima Salernitana Calcio 1919 Spa a titolo di responsabilità oggettiva, trae origine dal contenuto di un articolo di stampa, meglio individuato in seno all'atto di deferimento, dal quale é emerso che il soggetto deferito, in occasione della gara di Prima Divisione Lega Pro - Girone B - Salernitana- Verona del 19 giugno 2011 (finale di ritorno play-off s.s. 2010/2011), aveva indossato una maglietta recante la scritta “Odio Verona”. Di qui, dunque, il deferimento elevato nei riguardi del Sig. Nicholas Caglioni e, come osservato, a titolo di responsabilità oggettiva, della Salernitana Calcio 1919 Spa. All’inizio della riunione odierna il Sig. Nicholas Caglioni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Nicholas Caglioni, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Nicholas Caglioni, sanzione della squalifica di 5 (cinque) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate di squalifica e ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa. Il rappresentante della Procura federale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità disciplinare e ha chiesto l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) nei confronti della Salernitana Calcio 1919 Spa. La Commissione disciplinare nazionale, avuto specifico riguardo alla posizione della predetta Società sportiva, rileva, preliminarmente, come, nelle more, la Società sia stata dichiarata fallita dal Tribunale di Salerno, anche se sino ad oggi, con riferimento alla disciplina domestica di settore, non é stato ancora assunto il provvedimento di revoca dell'affiliazione ex art. 16 NOIF. In punto di merito, è evidente che alla responsabilità disciplinare del Sig. Caglioni segue, inevitabilmente, quella, in via oggettiva, della Salernitana Calcio 1919 Spa. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre all’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) nei confronti di Sig. Nicholas Caglioni. Accoglie il deferimento proposto nei confronti della Società Salernitana Calcio 1919 Spa e irroga la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).
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