F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011 (182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO FOSCHI (Direttore Sportivo della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa ▪ (nota n. 3092/1790 pf10-11/SP/blp del 17.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011
(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RINO FOSCHI (Direttore Sportivo della Società Calcio Padova Spa), Società CALCIO PADOVA Spa ▪ (nota n. 3092/1790 pf10-11/SP/blp del 17.11.2011).
L'odierno procedimento disciplinare promosso nei confronti del Sig. Rino Foschi, Direttore sportivo tesserato in forza al Calcio Padova Spa, e nei confronti della predetta Società sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento ascritto al proprio tesserato, trae origine dall'individuazione di una serie di condotte puntualmente descritte nell'atto di deferimento, che il Direttore Sportivo della compagine societaria veneta avrebbe manifestato nei riguardi di un cronista del quotidiano “Il Mattino” di Padova, Sig Stefano Edel, tutti diffusamente evocati sia dalla stampa, nazionale e locale, che da alcuni siti web. All’inizio della riunione odierna il Sig. Rino Foschi e la Società Calcio Padova Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rino Foschi e la Società Calcio Padova Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Rino Foschi, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 10.000,00 (€ diecimila/00); pena base per la Società Calcio Padova Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) al Sig. Rino Foschi; ▪ ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) alla Società Calcio Padova Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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