F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011 (187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AKIRA YOSHIDA (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Atletico Ferentino), GIOVANNI SANTANIELLO (Presidente della Società ASD Augusta FC), GIUSEPPE MORELLO (Dirigente della Società ASD Augusta FC), Società ASD AUGUSTA FC ▪ (nota n. 3078/271 pf11-12/AM/AA/ma del 16.11.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011
(187) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AKIRA YOSHIDA (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Atletico Ferentino), GIOVANNI SANTANIELLO (Presidente della Società ASD Augusta FC), GIUSEPPE MORELLO (Dirigente della Società ASD Augusta FC), Società ASD AUGUSTA FC ▪ (nota n. 3078/271 pf11-12/AM/AA/ma del 16.11.2011).
Con atto del 16 novembre 2011, la Procura Federale ha deferito il calciatore Akira Yoshida, il quale nella stagione sportiva 2010/2011 aveva preso parte a due gare di Campionato Divisione Calcio a 5 in favore della Società ASD Augusta FC, senza essere per quest’ultima tesserato. Era accaduto che il tesseramento, richiesto dalla stessa Società prima di siffatte gare, non era stato perfezionato con l’invio di un ulteriore documento richiesto dall’Organo competente (nella specie l’originale del vigente certificato di residenza del calciatore). La Procura Federale ha altresì deferito i Sigg.ri Giovanni Santanello e Giuseppe Morello, rispettivamente Presidente il primo e Dirigente accompagnatore della squadra il secondo, che avevano entrambi sottoscritto le distinte delle gare alle quali aveva partecipato il calciatore, una ciascuno, nonché la Società ASD Augusta FC, contestando alle persone fisiche la violazione degli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, CGS e alla Società la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. Il calciatore ha fatto pervenire una succinta memoria, attraverso la quale ha dedotto di aver partecipato alle due gare di che trattasi dopo aver sottoscritto il tesseramento per la Società Augusta e che si era astenuto dal compimento di ogni ulteriore attività non appena era stato avvertito del mancato tesseramento. Identica memoria è pervenuta dagli altri deferiti, i quali hanno evidenziato la loro buona fede per aver utilizzato il calciatore, ritenendo di averlo regolarmente tesserato, prima che la Divisione Calcio a 5 richiedesse loro l’ulteriore documento, che non avevano inteso inviare per aver successivamente rinunciato al tesseramento. Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale la quale ha chiesto l’accoglimento del Deferimento e le sanzioni della squalifica per anni due a carico del calciatore Akira Yoshida, l’inibizione per anni due ciascuno a carico dei dirigenti Giovanni Santanello e Giuseppe Morello, la penalizzazione di due punti in classifica e l’ammenda di € 2.000,00 a carico della Società ASD Augusta FC. Sono comparsi gli incolpati, rappresentati dal proprio difensore di fiducia, i quali hanno illustrato i fatti, contestando la responsabilità loro ascritta ed eccepito l’inapplicabilità al caso in esame della norma contenuta nell’art. 10, commi 2 e 6, in relazione alla quale la Procura Federale ha quantificato le sanzioni. Nel merito, la Commissione osserva quanto segue. Appare certo il fatto della partecipazione irregolare del calciatore Akira Yoshida alle due gare dedotte nel deferimento, in quanto la Società deferita non aveva inteso perfezionare il tesseramento del calciatore, omettendo di trasmettere all’Organo competente il documento che le era stato richiesto, il quale, se fosse stato inviato, avrebbe reso valido ed efficace il tesseramento medesimo sin dalla data della sua richiesta, antecedente la disputa delle gare di che trattasi. A tale tesseramento, peraltro, la Società deferita aveva rinunciato, determinando così oltre ogni ragionevole dubbio la irregolare partecipazione del calciatore alle due gare. Deve essere accolta l’eccezione sollevata dai resistenti sulla inapplicabilità al caso in esame dell’art. 10 commi 2 e 6 CGS, che presuppone una fattispecie diversa da quella dedotta, di guisa che le sanzioni da infliggere vanno ricercate nell’ambito degli artt. 18 e 19 CGS e applicate secondo equità, valutato il comportamento degli incolpati. P.Q.M. infligge al calciatore Akira Yoshida la squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali, al Presidente Sig. Giovanni Santanello l’inibizione di giorni 30 (trenta), al Dirigente Sig. Giuseppe Morello l’inibizione di giorni 15 (quindici) e alla Società ASD Augusta FC l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero).
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