F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CIAMPA (Calciatore attualmente tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl), DANIELE SABBATANI (Dirigente accompagnatore della Società Bologna FC 1909 Spa), GIANCARLO MAROCCHI (Responsabile del S.G. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa ▪ (nota n. 3091/415 pf11-12/SP/blp del 17.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 21 Dicembre 2011 (183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CIAMPA (Calciatore attualmente tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl), DANIELE SABBATANI (Dirigente accompagnatore della Società Bologna FC 1909 Spa), GIANCARLO MAROCCHI (Responsabile del S.G. della Società Bologna FC 1909 Spa), Società BOLOGNA FC 1909 Spa ▪ (nota n. 3091/415 pf11-12/SP/blp del 17.11.2011). La Società FC Bologna 1909 nel corso della stagione sportiva 2009/2010 aveva tesserato il giovane calciatore di nome Ciampa Luigi, senza richiedere alla Presidenza Federale la deroga per il tesseramento prevista dall’art. 40, comma 3 bis, NOIF in relazione al comma 3 stesso articolo, che si rendeva necessaria in quanto detto calciatore, nato a Taranto il 5 dicembre 1995, si era trasferito dalla città natale, nella cui provincia era residente, a Bologna, stabilendosi presso la residenza universitaria Alma Mater. Il calciatore aveva preso parte a sette gare del Campionato Nazionale Giovanissimi e siffatta partecipazione era stata effettuata in quanto il tesseramento era stato concesso dalla Delegazione Provinciale di Bologna, che non aveva tenuto conto della mancanza della deroga. La Procura federale, informata dei fatti da una nota del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, dopo aver accertato che la deroga era stata richiesta dalla Società interessata e concessa dalla Presidenza Federale solo nella successiva stagione sportiva 2010/2011 e constatata la irregolare partecipazione del calciatore alle gare di che trattasi, con atto del 17 novembre 2011 ha deferito ha questa Commissione disciplinare il calciatore Ciampa Luigi; il Sig. Daniele Sabbatani, in quanto dirigente accompagnatore della squadra Giovanissimi della FC Bologna 1909, che aveva sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti alle sette gare, attestando che tutti i calciatori e quindi anche il Ciampa erano in posizione regolare e partecipavano alle gare sotto la responsabilità della Società che li utilizzava; il Sig. Giancarlo Marocchi, in quanto responsabile del Settore Giovanile della Società, che in questa veste aveva sottoscritto e consegnato alla Delegazione Provinciale di Bologna la richiesta di tesseramento del calciatore Ciampa; nonché la Società FC Bologna 1909, per violazione quanto al primo dell’art. 1, comma 1, CGS, art. 40, commi 3 e 3bis, NOIF, art. 10, commi 2 e 6, CGS; quanto al secondo dell’art. 1, comma 1, in relazione agli artt. 10, commi 2 e 6, CGS, 40 e 66 NOIF; quanto al terzo dell’art. 1, comma 1, CGS, art. 40, commi 3 e 3bis, NOIF, 10 commi 2 e 4, CGS, quanto alla quarta la responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS. All’inizio della riunione odierna i Sigg.ri Luigi Ciampa, Daniele Sabbatani, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Luigi Ciampa, Daniele Sabbatani, Giancarlo Marocchi e la Società Bologna, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Luigi Ciampa, sanzione della squalifica di giornate 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giornate 1 (una), da scontarsi in gare ufficiali; pena base per il Sig. Daniele Sabbatani, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Giancarlo Marocchi mesi 6 (sei) di inibizione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per la Società Bologna € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue per il soli Sig.ri Luigi Ciampa e Daniele Sabbatani; rilevato altresì che, in presenza di recidiva, ai sensi dell’art. 23, comma 3, CGS, non può disporsi l’applicazione della pena su richiesta del Sig. Giancarlo Marocchi e della Società Bologna; P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo nei confronti di Luigi Ciampa e Daniele Sabbatani e dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti, Dispone la prosecuzione del procedimento nei confronti di Giancarlo Marocchi e della Società Bologna”. Il procedimento è proseguito nei confronti degli altri deferiti, Sig. Giancarlo Marocchi e Società FC Bologna. Avverso il deferimento si oppongono i deferiti a mezzo di rituale memoria difensiva, con la quale chiedono il proscioglimento ovvero, in subordine, l’ammonizione. Eccepiscono e deducono la carenza di legittimazione passiva in capo al Marocchi nel senso prospettato nel Deferimento in quanto persona priva del potere di rappresentanza della Società con conseguente insussistenza della responsabilità diretta della Società medesima; il legittimo affidamento da parte dei deferiti sull’avvenuto rilascio del tesseramento del calciatore nella stagione 2009/2010 da parte della Delegazione Provinciale di Bologna; la levità delle violazioni ascritte ai deferiti per la compresenza dei presupposti sostanziali per la concessione del tesseramento in deroga. Il Procuratore Federale ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) per il Marocchi; 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda per la Società Bologna. Il difensore delle parti ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni precisate nella memoria difensiva. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dagli atti ufficiali che il tesseramento del calciatore Ciampa Luigi nella stagione sportiva 2009/2010 era stato afferito dalla Società FC Bologna e che lo stesso tesseramento era stato concesso dalla Delegazione Provinciale di Bologna senza che fosse stata a sua volta richiesta e ottenuta l’autorizzazione in deroga di cui all’art. 40, comma 3bis, NOIF. Ne deriva che il tesseramento era a tutti gli effetti irregolare, con la conseguenza che il calciatore Ciampa Luigi non aveva titolo di partecipare alle sette gare del Campionato Nazionale Giovanissimi descritte in premessa. Per altro verso non può essere dai resistenti invocata a discolpa la circostanza che la Delegazione Provinciale di Bologna aveva comunque concesso il tesseramento del calciatore; è evidente che detta Delegazione era incorsa in errore, ma è altrettanto evidente che tale errore era stato provocato proprio dalla Società deferita, che non aveva accompagnato la richiesta di tesseramento con la concessione dell’autorizzazione in deroga, mancanza questa in alcun modo scusabile, atteso che la Società non poteva non conoscere la disciplina contenuta nell’art. 40, commi 3 e 3 bis, NOIF, trattandosi di norme finalizzate a tutela dei giovani calciatori, che i responsabili del settore giovanile della Società non dovevano né potevano ignorare. Tanto valutato in punto di fatto, risulta agli atti che il Sig. Giancarlo Marocchi per sua stessa ammissione nella stagione 2009/ 2010 aveva svolto le mansioni di responsabile del settore giovanile della FC Bologna e che aveva firmato e presentato alla Delegazione Provinciale di Bologna la richiesta di tesseramento. Sussiste pertanto la violazione ascritta al Marocchi, che va sanzionato ai sensi dell’art. 19, lettera h, CGS. Fondate appaiono le responsabilità diretta e oggettiva contestate alla FC Bologna 1909, essendo la prima sussistente per l’operato del Sig. Giancarlo Marocchi quale responsabile del settore giovanile che l’ha rappresentata nel fatto di cui trattasi e la seconda altrettanto sussistente per l’operato del dirigente accompagnatore della squadra Sig. Daniele Sabbatani e del calciatore Luigi Ciampa. Alla Società, pertanto, vanno applicate le sanzioni richieste dalla Procura federale, che appaiono eque e che questa Commissione intende applicare con riferimento agli articoli 18 e 19 CGS, non potendosi fare riferimento all’art. 10, commi 2 e 6, vecchio testo CGS, invocato dalla Procura federale, trattandosi di fattispecie del tutto diversa da quella dedotta nel presente procedimento. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica di 1 (una) giornata in gare ufficiali al calciatore Luigi Ciampa; inibizione di giorni 40 (quaranta) al Sig. Daniele Sabbatani; Infligge altresì la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Giancarlo Marocchi e la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione nel Campionato Giovanissimi Nazionali, nonché l’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) a carico della Società FC Bologna 1909 Spa.
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