LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Alberto PEA/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 96 del 02/12/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Alberto PEA/S.S.D.TRENTO CALCIO 1921
Con reclamo datato 25.07.2011, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto
alla Commissione Accordi Economici, il sig. Alberto Pea chiedeva la condanna della S.S.D. Trento Calcio
1921 al pagamento di parte del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2010/2011 quantificato
in € 7.500,00 nell'accordo economico ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale. Determinava la
pretesa in € 4.700,00, dando atto di avere percepito esclusivamente la somma di € 2.800,00.
Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis,
comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.
Con memoria datata 05.08.2011, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la
società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, disconoscendo l'autenticità della firma apposta in calce
all'Accordo Economico prodotto dal reclamante e regolamermente depositato presso il Comitato
Interregionale.
Concludeva quindi la società per la trasmissione alla Procura Federale degli atti e documenti relativi al
procedimento, di cui chiedeva la sospensione.
Con memoria datata 17.08.2011 il reclamante, tramite il proprio difensore, ribadiva la legittimità della richiesta
di pagamento formulata, sostenendo l'infondatezza della linea difensiva proposta dalla società
controinteressata.
Dall'esame degli atti del procedimento si evidenzia come il reclamo proposto sia meritevole di accoglimento.
Prive di pregio si rivelano infatti le argomentazioni della società sollevate in punto di non autenticità della
firma apposta in calce all'accordo economico. Lo stesso infatti risulta essere stato depositato presso gli uffici
della LND, dalla società stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 94 ter, comma 2, N.O.I.F.
La circostanza rende del tutto superfluo ogni eventuale accertamento in ordine all'autenticità della firma.
Inoltre come opportunamente rilevato dalla difesa del calciatore, qualora si volesse sostenere l'invalidità
dell'Accordo Economico, risulterebbe che la società si sia avvalsa di prestazioni sportive in assenza di una
regolamentazione economica, esponendosi in tal modo a potenziale deferimento per violazione della normativa
federale.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando S.S.D. Trento Calcio
1921 a corrispondere al sig. Pea Alberto la somma di € 4.700,00 quale importo residuo della somma lorda
annuale dovuta in base ad accordo economico.
Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.