F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 8. APPELLO DEL CIRCOLO ARCI AMICIZIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL CALCIATORE LIVERANI IVAN; DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALCIATORE GASPERONI EMANUELE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 AL CALCIATORE BERARDI STEFANO; DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.12.2006 AL SIG. BANDOLI GIAMPIERO; DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.1.2007 AI SIGNORI PERDONÒ ROCCO E TARRONI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 38 del 12.4.2006)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 8. APPELLO DEL CIRCOLO ARCI AMICIZIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL CALCIATORE LIVERANI IVAN; DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALCIATORE GASPERONI EMANUELE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 AL CALCIATORE BERARDI STEFANO; DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.12.2006 AL SIG. BANDOLI GIAMPIERO; DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.1.2007 AI SIGNORI PERDONÒ ROCCO E TARRONI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 38 del 12.4.2006) La società Circolo Arci Amicizia proponeva ricorso innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna avverso le squalifiche in epigrafe. Il ricorso veniva rigettato poiché, ai sensi dell’art. 14, lett. E, C.G.S., lo stesso era sottoscritto da persona (Liverani Adriano) non legittimata poiché inibita a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell’ambito federale. Per quanto sopra esposto, la società ha proposto appello. La C.A.F. analizzati gli atti, verificata l’esatta interpretazione della Commissione Disciplinare, respinge il ricorso proposto dal Circolo Arci Amicizia e dispone incamerarsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal Circolo Arci Amicizia di Mezzano (Ravenna) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it