F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06 10. APPELLO U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANE DI MONTEGIORGIO/CASETTE D’ETE DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 54/C del 04/05/06
10. APPELLO U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANE DI MONTEGIORGIO/CASETTE D’ETE DEL 28.1.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 5 aprile 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo in merito al reclamo proposto dalla A.S.D. Casette d’Ete 1968 Calcio per l’impiego irregolare da parte della U.S. Piane di Montegiorgio nella gara del 28.1.2006 del calciatore Funari Marcello, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla U.S. Piane di Montegiorgio le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica; infliggeva a Fagiani Giuseppe, dirigente accompagnatore della società, la sanzione dell’inibizione per giorni trenta ed al Funari quella della squalifica per mesi sei. Osservava la Commissione, in sintesi, che l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale aveva revocato, con provvedimento del 7.3.2006 retroattivo al precedente 13 gennaio, il tesseramento del calciatore Funari in favore della U.S. Piane di Montegiorgio perché, nel corso della medesima stagione sportiva 2005/2006 ed in occasione di ben otto gare, lo stesso aveva svolto attività di tecnico a favore di altra società, il C.S. Borgo Rosselli, con la conseguenza che la sua posizione al momento della gara del 28 gennaio era sicuramente irregolare (art. 40 punto 2 delle N.O.I.F.). Accoglieva, dunque, il reclamo e infliggeva le sanzioni già dette. Avverso detta decisione proponeva appello la società che faceva presente di essersi limitata a tesserare un calciatore che era stato inserito nella lista dei calciatori svincolati e dunque di non essersi resa responsabile di alcunché, posto che, verificata la presenza del nominativo del calciatore in quella tal lista aveva ragione di ritenere che il suo tesseramento sarebbe stato regolare. Del resto, concludeva, non vi era alcun elemento che potesse far ritenere dubbio o quantomeno rischioso il tesseramento del calciatore…, (posto che) la sua libera circolazione era regolarmente “certificata” dalla Lega competente con l’inserimento nelle c.d. liste di svincolo. Chiedeva, pertanto, l’annullamento delle sanzioni ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. L’appello della U.S. Piane di Montegiorgio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. È dato di fatto che prima di approdare alla società odierna appellante il Funari ha esercitato le funzioni di allenatore ed in alcuni casi di allenatore-calciatore in occasione di otto gare, se non delle nove risultanti dai tabelloni giornalistici allegati dalla soc. Casette d’Ete al proprio reclamo; otto/nove gare che hanno coperto in maniera continuativa ed ininterrotta l’arco di tempo che va dagli inizi della stagione sportiva, settembre 2005, al novembre dello stesso anno. Anche a prescindere, dunque, dal provvedimento con cui il Comitato Regionale Marche ha revocato il tesseramento al Funari per la U.S. Piane di Montegiorgio con decorrenza dal 13.1.2006 (fatto che già da solo basta a collocare il calciatore in posizione di irregolarità nel momento in cui, successivamente a tale data, svolge attività in favore di questa società), non è assolutamente credibile che la stessa U.S. Piane di Montegiorgio non si sia reso conto, liste o non liste, che il Funari nel corso del medesimo campionato e lungo un intero periodo di otto/nove gare aveva svolto attività di calciatore-allenatore e soprattutto (e molto più frequentemente) di allenatore in favore di altra società. Nell’ambito delle squadre di un medesimo campionato è sostanzialmente impossibile che ciascuna non sappia se non dei singoli calciatori, dell’allenatore delle altre! Deve concludersene che alla presunta buona fede da cui la U.S. Piane di Montegiorgio fa discendere la richiesta di accoglimento dell’appello non può essere prestato credito alcuno, di talché l’appello stesso va, come già anticipato, respinto. Al rigetto dell’appello segue l’incameramento della tassa reclamo (art. 29 punto 13 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Piane di Montegiorgio di Montegiorgio (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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