F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06 8. APPELLO DELL’A.S.D. OLYMPIA CALCIO CUCCURANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO/BELFORTE CALCIO DEL 23.04.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 2.5.2006)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 55/C del 08/05/06
8. APPELLO DELL’A.S.D. OLYMPIA CALCIO CUCCURANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO/BELFORTE CALCIO DEL 23.04.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 2.5.2006)
L’A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, C.U. n. 138 del 2 maggio 2006, relativa alla gara A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano/A.S.D. Belforte Calcio del 23.4.2006, con la quale è stato accolto, accertatane la fondatezza, il reclamo che l’A.S.D. Belforte Calcio aveva proposto in ordine alla irregolare posizione di un tesserato della A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano in occasione di detta gara del Campionato di 1^ Categoria, con conseguente irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, della squalifica per 2 giornate al calciatore Biagioli Christian e dell’inibizione per giorni 15 al dirigente accom pagnatore Busca Gloriano. L’ odierna appellante rileva al riguardo che in data 7.9.2005, con raccomandata a/r pervenuta l’8.9.2005, aveva richiesto “l’aggiornamento posizione tesseramento” del calciatore Biagioli, la cui presenza in campo pertanto doveva essere ritenuta regolare, e chiede l’annullamento della decisione della Commissione Disciplinare. Nel presente giudizio si è costituita l’A.S.D. Belforte Calcio, chiedendo il rigetto dell’appello proposto dall’ A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano. L’assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l’appello è infondato. La Commissione Disciplinare, previa verifica che ha confermato l’irregolarità della posizione dell’atleta Biagioli che prese parte alla gara nelle file dell’ A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano, ha correttamente accolto il reclamo della A.S.D. Belforte Calcio fondando la sua decisione sulla scorta di una comunicazione ufficiale dell’Ufficio Tesseramento attestante “inconfutabilmente che il calciatore Biagioli Christian, nato il 24 maggio 1976, non era tesserato a favore dell’ A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso calciatore ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento”. Nessun rilievo, considerato quanto accertato dall’Ufficio Tesseramento, può essere attribuito a quanto prospettato dall’odierna appellante in ordine alla asserita comunicazione, a mezzo raccomandata a/r, della richiesta - congiunta a quella concernente altri atleti - di aggiornamento del tesseramento del Biagioli atteso che, come disposto dall’art. 39 N.O.I.F., la stessa non è stata corredata da foglio di trasmissione contenente l’elenco dei tesseramenti richiesti. In conseguenza, l’appello deve essere rigettato e la tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano di Cuccurano di Fano (Pesaro-Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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