F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. FAVARO 1948 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESTRE/FAVARO 1948 DEL 6.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 60/C del 22/05/06 2. APPELLO DELL’A.S.D. FAVARO 1948 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MESTRE/FAVARO 1948 DEL 6.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005) Con atto d’appello proposto dinanzi a questa C.A.F., l’A.S.D. Favaro 1948 ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 23.11.2005, relativa al rigetto del reclamo avverso la validità della gara A.C.D. Mestre/A.S.D. Favaro 1948 del 6.11.2005, valida per il Campionato Regionale di Promozione Girone C. La Commissione Disciplinare, in particolare, aveva ritenuto regolare, in esito agli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Veneto, il tesseramento del calciatore Sleiman Ivan Noe a favore dell’A.C.D. Mestre; aveva respinto, pertanto, il reclamo proposto al riguardo dall’A.S.D. Favaro 1948 ed aveva confermato la validità dell’anzidetta gara, conclusasi con il punteggio di 2-2. All’udienza del 9.2.2006, esaminata l’impugnazione proposta dall’A.S.D. Favaro 1948, questa Commissione d’Appello Federale ha emesso ordinanza con la quale ha disposto la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti “per il giudizio di merito in ordine al tesseramento del calciatore Sleiman Ivan Noe”. In data 7.4.2006, Com. Uff. 23/D, la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la regolarità del tesseramento del predetto calciatore. Alla luce di quanto accertato dalla Commissione Tesseramenti, dunque, l’assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l’appello è infondato. La Commissione Disciplinare, come sopra rilevato, previa verifica che aveva già all’epoca confermato la regolarità della posizione dell’atleta Sleiman Ivan Noe che prese parte alla gara nelle file dell’A.C.D. Mestre, ha correttamente rigettato il reclamo della A.S.D. Favaro 1948. Nessun rilievo, pertanto, considerato quanto successivamente deliberato dalla Commissione Tesseramenti, può essere attribuito a quanto erroneamente prospettato dall’odierna appellante. La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è immune da vizi; non si rileva alcuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni e, pertanto, in virtù delle superiori argomentazioni l’impugnata delibera non merita censura e l’appello deve essere rigettato. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S.D. Favaro 1948 di Favaro Veneto (Venezia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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