F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 4 gennaio 2012 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA BARBIERO (Arbitro Effettivo Sez. AIA Vicenza) ▪ (nota n. 3280/1358pf10-11/SP/blp del 23.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053 del 4 gennaio 2012 (195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA BARBIERO (Arbitro Effettivo Sez. AIA Vicenza) ▪ (nota n. 3280/1358pf10-11/SP/blp del 23.11.2011). Con atto del 23.11.2011, la Procura federale ha deferito il Sig. Barbiero Gianluca, arbitro effettivo della Sezione AIA di Vicenza, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 19, comma 3 bis, CGS e 40, comma 1, Regolamento Associazione Italiana Arbitri, per essersi rivolto, in occasione della gara disputata in data 3.4.2011, valida per il Campionato Nazionale Lega Italiano Calcio Professionistico, Prima Divisione, Girone B, 11ª giornata di ritorno, Siracusa – Foggia, ai calciatori del Foggia Burrai e Laribi Karim utilizzando espressioni blasfeme ed irriguardose. Alla riunione del 22.12.2011, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività per giorni 15. Il deferito, che ha fatto pervenire tempestivamente memorie difensive, previa richiesta di acquisizione di un estratto di un filmato, ha invocato la propria esenzione da qualsiasi tipo di responsabilità. Questa Commissione, prima di procedere all’esame del merito, ed a scioglimento della riserva assunta sulla richiesta istruttoria del Sig. Barbiero, rileva che, a seguito dei chiarimenti forniti da entrambe le parti, i filmati posti a fondamento del deferimento, da una parte, e della difesa, dall’altra, non solo non forniscono alcuna garanzia circa la loro provenienza ma sono privi dell’audio, di talché l’assunzione degli stessi così come il loro esame non darebbe alcun apporto ulteriore alla decisione. Per tali motivi, la Commissione disciplinare respinge la richiesta istruttoria del Sig. Barbiero e dispone l’espunzione dal fascicolo di ufficio del supporto informatico prodotto dalla Procura federale, non essendo lo stesso utilizzabile. Passando al merito della vicenda, questa Commissione rileva che, dall’esame del materiale raccolto in fase di indagine, emergono talune anomalie nelle denunce e nei comportamenti dei calciatori Burrai e Laribi Karim e nelle dichiarazioni del Sig. Barbiero. I primi, difatti, pur riferendo di aver sentito per tutta la gara quest’ultimo insultarli e proferire espressioni blasfeme – uno (il Sig. Burrai) addirittura nelle svariate volte in cui commetteva dei falli – si sono determinati a farlo presente al proprio allenatore solo al termine della partita. Il secondo ha invece prospettato l’erronea percezione, da parte di tali calciatori, di alcune sue parole ed espressioni abitualmente utilizzate che, nel caso specifico, sarebbero state prive di qualsiasi carattere offensivo o blasfemo. Questa Commissione, vista la delicatezza degli interessi coinvolti e soprattutto al fine di evitare abusi o tentativi di strumentalizzazione, deve valutare con particolare rigore il materiale probatorio posto a base del deferimento e, in particolare, le denunce dalle quali il procedimento ha tratto origine ed il contegno tenuto da chi ne è stato autore, inserendoli nel contesto nel quale sono maturate, tanto più quando potrebbe essere presente un interesse sotteso alle stesse (astrattamente individuabile nell’aver ricevuto una sanzione o nella perdita della partita). A maggior rigore dovrà essere ispirata la valutazione del comportamento di chi gode, per espressa previsione del CGS, di taluni privilegi allo stesso riservati in ragione della funzione svolta. Da questo punto di vista, è opportuno rilevare che, se da un lato, le deduzioni difensive del Sig. Barbiero, per quanto ritenute poco convincenti dalla Procura federale, non sono indicative né ammissive della commissione dell’illecito contestato, dall’altro, le dichiarazioni rese dai calciatori risultano essere totalmente prive di elementi, anche temporali, che consentano di escludere che in un determinato frangente possa esserci stata una erronea percezione delle contestate parole o espressioni, e quindi che le offese e le blasfemie siano state effettivamente pronunciate. Tra l’altro, risulta quantomeno singolare che i due calciatori abbiano atteso il termine della gara per riferire circostanze del genere e non abbiano dato luogo nemmeno ad uno scambio di opinioni con il proprio allenatore o con altri compagni di squadra durante l’intervallo, tanto più nel momento in cui tutti i soggetti assunti a sommarie informazioni, pur evidenziando un piglio autoritario del Direttore di Gara, hanno escluso l’adozione di comportamenti o espressioni quantomeno sconvenienti. In definitiva - ad avviso della Commissione - si può ritenere sufficientemente provato (per ammissione dello stesso deferito) che, in più occasioni, durante lo svolgimento della gara, il Barbiero abbia fatto riferimento alla Divinità (Dio); non è certo, tuttavia, che tale riferimento sia stato accompagnato dall’aggettivazione (porco) ingiuriosa e denigrativa richiamata dai calciatori; o non piuttosto (come ha sostenuto il Barbiero medesimo) dall’invocazione (mio) della stessa (Divinità) intesa a rimarcare la scorrettezza e fallosità del comportamento dei due calciatori denuncianti (il che - sempre ad avviso della Commissione - sia pure inusuale e comunque riprovevole per un direttore di gara, non è sufficiente a configurare l’ipotesi contestata dell’ingiuria e della blasfemia). Ecco pertanto che le indagini non solo non consentono di ritenere provata la commissione degli illeciti contestati ma neanche di escludere l’erronea percezione, da parte dei calciatori, anche a causa della tensione agonistica, di frasi e parole offensive e denigratore, che comunque non vi è prova che siano state pronunciate. P.Q.M. Proscioglie il Sig. Gianluca Barbiero.
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