F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 9. RECLAMO A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ESPOSITO VINCENZO, NATO IL 5.4.1974, DALLA DATA DEL 25.8.2006, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2006-2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 53/C del 17/05/2007 9. RECLAMO A.S.D. ISCHIA BENESSERE E SPORT AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ESPOSITO VINCENZO, NATO IL 5.4.1974, DALLA DATA DEL 25.8.2006, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007) Con atto dell’8.2.2007 il Comitato Interregionale ha chiesto il giudizio di competenza alla Commissione Tesseramenti in merito alla validità del tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito in favore della società Ischia Benessere e Sport. La Commissione Tesseramenti pronunciando sulla richiesta di giudizio del Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff, n. 18/D del 23.2..2007 ha dichiarato nullo e privo di effetti il tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito per la società Ischia Benessere e Sport a far data dal 25.8.2006, in quanto l’Esposito, pur avendo rivestito ininterrottamente la carica di Presidente della società A.S. Marano Campania Nord dal 5.2.2003 fino alla formalizzazione delle dimissioni trasmesse al competente Comitato Regionale in data 11.1.2007, si era tesserato per il sodalizio isolano a far tempo dal 25.8.2006, incorrendo nella violazione dell’art. 21 comma 4 N.O.I.F., che espressamente inibisce ai dirigenti di società di tesserarsi quali calciatori o tecnici nell’ambito della F.I.G.C.. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la società Ischia Benessere e Sport denunciando la nullità della pronuncia impugnata: 1) perchè la richiesta del Presidente del Comitato Interregionale esula dalla competenza della Commissione Tesseramenti non vertendosi in una controversia inerente un trasferimento; 2) per avere erroneamente ritenuto che gli effetti della declaratoria di nullità del tesseramento dovevano necessariamente retroagire ”ex tunc”, laddove i tesseramenti, in assenza di comunicazione contraria della F.I.G.C. devono ritenersi validi fino alla decisione della Commissione Tesseramenti. La decisione impugnata non si presta ad alcuna censura perchè del tutto conforme al dettato normativo. L’eccezione d’inconpetenza è infondata poichè la Commissione Tesseramenti si è legittimamente pronunciata a seguito di formale richiesta di giudizio di competenza in ordine alla posizione di tesseramento avanzata dal Presidente del Comitato Interregionale sulla base della segnalazione del Giudice Sportivo contenuta nel Com. Uff. n. 108 del 31.1.2007. Sta di fatto quindi che il procedimento è stato ritualmente instaurato ai sensi dell’art. 43 comma 4 lett. c) C.G.S. su inziativa del Presidente del Comitato Interregionale dinanzi alla Commissione Tesseramenti, espressamente deputata dalla normativa federale ad accertare la regolare posizione dei tesserati, al fine di assicurare il rispetto delle norme che disciplinano i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori. Correttamente peraltro la Commissione Tesseramenti ha dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Vincenzo Esposito dalla data del 25.8.2006, in quanto gli effetti della declaratoria di nullità del tesseramento devono necessariamente retroagire “ex tunc” dal momento che all’atto del tesseramento l’ordinamento federale (art. 21 comma 3 N.O.I.F.) non consentiva in modo assoluto all’Esposito, dirigente di una società affiliata alla F.I.G.C. di essere tesserato quale calciatore di altra società affiliata nella stessa Lega. In tale contesto infatti la invalidità del tesseramento fin dalla sua formazione ne impedisce gli effetti, anche se la sua declaratoria avviene soltanto successivamente, posto che il bene protetto dalla norma regolamentare ha per oggetto il rispetto delle regole da parte degli associati e perciò stesso la salvaguardia dei diritti di tutti gli affiliati alla reciproca osservanza delle norme federali affinchè nessuno possa trarre vantaggio dalla loro violazione. L’effetto risolutivo della declaratoria di nullità del tesseramento”ex tunc”, nei termini qui ritenuti, costituisce peraltro principio consolidato nella giurisprudenza di questa Commissione d’Appello Federale, anche recentemente affermato nella decisione relativa al reclamo del G.S. Calcio a 5 Giovinazzo contro Modugno di cui al Com. Uff. n. 47/C del 20.4.2007. Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Benessere e Sport di Ischia Porto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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