COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VITO 83 AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI €150,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL SAN SALVO / SAN VITO 83, NON DISPUTATA IL 19/11/11, PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°14 DEL 24/11/11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 22/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VITO 83 AVVERSO LE SANZIONI (PERDITA DELLA GARA, UN PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI €150,00) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL SAN SALVO / SAN VITO 83, NON DISPUTATA IL 19/11/11, PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°14 DEL 24/11/11 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con reclamo ritualmente proposto, la Società A.S.D. San Vito 83 ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per la mancata presentazione in campo di entrambe le squadre per la disputa della gara, deducendo che la propria squadra si era regolarmente presentata presso la struttura Bucci di San Salvo ed avrebbe trovato chiusi i cancelli in assenza della squadra ospitante, del direttore di gara e del custode dell’impianto. Dopo aver atteso inutilmente per un certo lasso di tempo, si sarebbe poi recata presso altre strutture della cittadina nel dubbio che ci fosse stato un fraintendimento per il quale le altre persone interessate avessero avuto percezione che la gara dovesse essere disputata in una struttura diversa dal Bucci. Ha inoltre sostenuto che, nella terza struttura, anche l’altra squadra, che era sopraggiunta in ritardo, si era dichiarata disponibile a disputare la gara ma che l’arbitro si sarebbe allontanato dall’impianto senza avvisare alcuno. Ha pertanto concluso per la revoca delle sanzioni e perché venisse disposta la ripetizione della gara. L’arbitro, in sede di supplemento, ha precisato di essersi recato alle ore 17 presso l’impianto Bucci di San Salvo, ove la gara era prevista per le ore 18, come da Comunicato Ufficiale n.13 della Delegazione Provinciale di Chieti, e di non aver rinvenuto alcuno. Ha inoltre aggiunto di essersi allontanato alle ore 17.30 ritenendo di essersi sbagliato e di essersi quindi recato presso le altre due strutture ove non avrebbe trovato ugualmente alcuno, per poi trasferirsi nuovamente al Bucci ove, trascorso inutilmente il tempo di attesa, si era allontanato definitivamente. Osserva la Commissione che, al di là delle contrapposte versioni dei fatti fornite dal direttore di gara e dalla società reclamante, resta il fatto che lo stesso arbitro non ha atteso il tempo tecnico previsto dalla normativa di riferimento, visto che lo stesso ha ammesso di essersi allontanato dalla struttura, ove doveva essere disputata la gara, alle ore 17.30, contravvenendo al disposto in forza del quale avrebbe dovuto attendere fino alle ore 18.45 prima di allontanarsi definitivamente dallo stesso impianto. Deve quindi ritenersi che non vi è prova agli atti della volontà delle due squadre di non disputare la gara con la conseguenza che, oltre a disporsi la ripetizione della stessa, occorre revocare le sanzioni inflitte alla società reclamante e per l’effetto anche alla Società Real San Salvo. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di disporre la ripetizione della gara oggetto di reclamo e di revocare le sanzioni inflitte alle società dal primo Giudice. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
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