COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.29 della Società U.S.D. SAN PIETRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 27.10.2011 (punizione sportiva della gara Sanpietrese – Carrao del 16.10.2011 per posizione irregolare del calciatore Antonio Sinopoli).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 25/11/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.29 della Società U.S.D. SAN PIETRESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 27.10.2011 (punizione sportiva della gara Sanpietrese – Carrao del 16.10.2011 per posizione irregolare del calciatore Antonio Sinopoli). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del proprio calciatore Sinopoli Antonio nella gara in epigrafe per non aver scontato la residua giornata delle due di squalifica inflitte nella precedente stagione di terza categoria. In primo grado il giudice aveva sancito l’irregolarità della gara che occupa in quanto la società reclamante aveva inteso far scontare la seconda giornata di squalifica non facendo partecipare il calciatore ad una gara della Coppa Provinciale disputata tra le squadre vincenti i gironi di terza categoria. Secondo l’Organo decidente la Coppa Provinciale non è da intendersi - seppur torneo ufficiale - “prosecuzione del campionato” in quanto la stessa attribuisce solo un titolo di merito, senza rilevanza ai fini della classifica o di eventuali qualificazioni. La Sanpietrese si duole argomentando, in una serie di punti, le ragioni che depongono, a suo dire, per un accoglimento del reclamo. Sostiene in sostanza che la Coppa Provinciale è una manifestazione ufficiale in quanto organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti che come tale comporta una serie di obblighi a carico delle società partecipanti (obbligo di schierare la migliore squadra), produce una classifica, può generare sanzioni disciplinari a carico di società e tesserati. Cita pertanto a perfezionamento dell’iter argomentativo l’articolo 22, comma 4 C.G.S. che testualmente recita: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali. La tesi della reclamante merita accoglimento. La Sanpietrese ha correttamente applicato la disciplina, “fermando” il proprio tesserato per due gare, la prima di campionato, la seconda equiparabile quindi riconducibile, nel caso in esame, secondo il criterio dell’omogeneità delle manifestazioni, alle gare del torneo di Terza categoria di cui la Coppa Provinciale rappresenta naturale propaggine e culmine. Nessun dubbio poi sul fatto che tale competizione vada considerata attività ufficiale in quanto produce una classifica, seppur solo “di merito” (vedi articolo 23 punto 3 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che considera attività ufficiale anche quella relativa a gare di Coppa Provinciale). Il reclamo è, pertanto, da accogliere. P.Q.M. in accoglimento del reclamo ed in riforma della decisione di primo grado ripristina il risultato di 4 a 2 conseguito sul campo nella gara Sanpietrese – Carrao del 16.10.2011; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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