F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Gennaio 2012 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società AS Livorno Calcio Srl), GIUSEPPE ZOPPO (Presidente e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, dal luglio 2008 al 13.11.2008), ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl fino al 13.11.2008), ITALO FEDERICI (Segretario Generale della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 15.7.2008), FRANCESCO LAMAZZA (Direttore generale della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl nella Stagione 2008-2009), CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori), MARCO PICCIOLI (Agente di calciatori), GUILHERME DO PRADO RAYMUNDO (calciatore all’epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), la Società AS LIVORNO CALCIO Srl • (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Gennaio 2012 (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CERAVOLO (all’epoca dei fatti, Direttore sportivo della Società AS Livorno Calcio Srl), GIUSEPPE ZOPPO (Presidente e Legale rappresentante della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl, dal luglio 2008 al 13.11.2008), ALBERTO ARMIRAGLIO (Presidente e Legale rappresentante pt della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl fino al 13.11.2008), ITALO FEDERICI (Segretario Generale della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl dal 15.7.2008), FRANCESCO LAMAZZA (Direttore generale della Società Pro Patria Gallaratese GB Srl nella Stagione 2008-2009), CATALDO CERAVOLO (Agente di calciatori), MARCO PICCIOLI (Agente di calciatori), GUILHERME DO PRADO RAYMUNDO (calciatore all’epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Società Pro Patria Gallaratese GB Srl), la Società AS LIVORNO CALCIO Srl • (nota n. 441/327 pf 09-10/AM/ma del 18.7.2011). Letti gli atti, Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18 luglio 2011 nei confronti di: 1) il Sig. Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la Società AS Livorno Calcio Srl, iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi tenuto dall'A DI.SE.: - per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, svolto attività in favore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale Società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso necessario nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo, Alberto Armiraglio, Italo Federici e Francesco Lamazza così come agli stessi contestata; - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per aver pattuito con il Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl un compenso per l'attività svolta attraverso l'ottenimento della sottoscrizione in bianco di un mandato di agente non veridico poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Giuseppe Zoppo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata; - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per aver richiesto ai Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado ed ottenuto dagli stessi la sottoscrizione una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato il suo intervento, invece avvenuto, nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore appena citato, e veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattavi a stessa di suo figlio, Sig. Cataldo Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Marco Piccioli e Raymundo Guilherme Do Prado, così come agli stessi contestata; - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del Regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), nonché di tale ultima norma anche in via autonoma, per avere, nel mese di febbraio 2010, proferito nei confronti del Sig. Marco Piccioli, agente di calciatori, minacce in relazione ed in dipendenza della pendenza del presente procedimento disciplinare; 2) il Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente e Legale rappresentante della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, di fatto dal luglio 2008 ed anche formalmente dal 13.11.2008: - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per essersi avvalso, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, dell'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS, per aver pattuito con il Sig. Francesco Ceravolo un compenso per l'attività da quest'ultimo svolta attraverso la sottoscrizione in bianco di un mandato di agente fittizio poi compilato in favore del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio dell'appena citato Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Cataldo Ceravolo così come agli stessi contestata: - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del tesseramento e stipula del contratto tra la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl ed il calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. e pattuendo con lo stesso un compenso a mezzo di scrittura privata; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dell'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore daIl'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per aver consentito, attraverso la stipulazione di scrittura privata relativa al tesseramento e la stipulazione del contratto della sua Società di appartenenza con il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, che il compenso spettante ai Signori Massimo Camarlinghi e Marco Piccioli, che in tale circostanza hanno agito quali soci di fatto, gravasse sulla Società dallo stesso rappresentata e non sul calciatore, in favore del quale tali agenti di calciatori avevano svolto attività nell'ambito del tesseramento e del contratto appena citati; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 1, delle NOIF, per avere svolto dal mese di luglio del 2008 attività di Presidente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl formalizzando tale propria qualità ed attività soltanto dal 13.11.2008 e comunicando alla Lega Italiana Calcio Professionistico la propria posizione di dirigente dotato di rappresentanza legale dell'appena citata Società soltanto dopo tale data; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), delle NOIF per aver consentito che al calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, nella stagione sportiva 2008 - 2009, fosse riconosciuto un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo invece depositato presso la stessa Lega; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora in relazione a quanto disposto dall'art. 93, comma 1 delle NOIF, nonché di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che il nominativo dell'agente Sig. Massimo Camarlinghi, al quale aveva conferito mandato a mezzo di dichiarazione debitoria preventiva, fosse indicato nel contratto tra la Società dallo stesso rappresentata ed il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado; 3) il Sig. Alberto Armiragllo, Presidente e Legale rappresentante pro-tempore della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fino al 13.11.2008: - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito, interagendo con lo stesso nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; 4) il Sig. Italo Federici, Segretario generale della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl dal 15.7.2008: - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito interagendo con lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.8. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; 5) il Sig. Francesco Lamazza, direttore generale della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl nella stagione sportiva 2008 - 2009: - per la violazione del disposto di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 10, comma 1, del CGS, per aver consentito, interagendo con lo stesso nel corso della stagione sportiva 2008 - 2009, l'attività del Sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza o quantomeno facile conoscibilità che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la AS Livorno Calcio Srl con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; 6) il Sig. Cataldo Ceravolo, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: - della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver compilato ed inviato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. il mandato di agente fittizio firmato in bianco dal Sig. Giuseppe Zoppo, Presidente della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, con l'indicazione dell'incarico insussistente e mai espletato per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado e l'indicazione del compenso per l'attività fittiziamente indicata - mandato consegnato dallo stesso Sig. Giuseppe Zoppo al padre del Sig. Cataldo Ceravolo, Sig. Francesco Ceravolo, per consentire a quest'ultimo di ottenere il compenso per l'attività svolta - nonché ancora per avere richiesto il pagamento del compenso non spettante attraverso la proposizione di domanda di ammissione al passivo del fallimento della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del Sig. Francesco Ceravolo, così come allo stesso contestata; - della violazione degli artt. 7, comma 1 lett. a), e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per avere svolto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, il ruolo di dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, o comunque aver svolto attività nell'interesse di tale Società, nonostante fosse iscritto nell'elenco degli Agenti di Calciatori della F.I.G.C.; 7) il Sig. Marco Piccioll, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: - della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver reso agli organi di P.G., nell'ambito del procedimento penale più volte citato nella parte motiva del presente provvedimento sub "rilevato" una dichiarazione non veridica, in data 5.11.2009 alle ore 11.40, nella quale ha negato la presenza e l'intervento del Sig. Francesco Ceravolo nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, riferendo invece dell'intervento mai avvenuto del Sig. Cataldo Ceravolo - dichiarazione, poi, dallo stesso ritrattata in sede di comparizione volontaria innanzi agli stessi organi di P.G. in data 5.11.2009 alle ore 17.15; - della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli arti. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver sottoscritto, su richiesta del Sig. Francesco Ceravolo, una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato l'intervento, invece avvenuto, di tale ultimo dirigente nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, e comunque veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattavi a stessa del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravo lo e Raymundo Guilherme Do Prado, così come agli stessi contestata; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. art. 4, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore daI1'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Massimo Camarlinghi con il quale nella fattispecie ha agito come socio di fatto, per aver svolto attività nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, nel mentre il Sig. Massimo Camarlinghi aveva ricevuto mandato per la cura anche degli interessi della Società appena citata nell'ambito del medesimo tesseramento e contratto; nonché ancora, anche a titolo di concorso nella condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal Sig. Massimo Camarlinghi come allo stesso contestata, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver consentito in ogni caso , attraverso il conferimento di mandato di fatto da parte della Società appena citata in favore del Sig. Massimo Camarlinghi, che il compenso spettante a lui ed all'agente appena citato, per l'attività dagli stessi svolta nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, relativa al tesseramento e stipulazione del contratto appena citato, non gravasse, sia pure in parte, sul calciatore per il quale entrambi gli agenti di calciatori avevano svolto la loro attività, ma sulla Società stessa; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito, nell'ambito del contratto del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl nella stagione sportiva 2008 - 2009 nelle quali è intervenuto nell'interesse di entrambe le parti, fosse riconosciuto al calciatore un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo invece depositato presso la stessa Lega; 8) il Sig. Massimo Camarlinghi, Agente di calciatori iscritto nell'elenco della F.I.G.C.: - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora del capo I del Codice di condotta professionale costituente l'allegato A dell'appena citato Regolamento, per aver reso agli organi di P.G., nell'ambito del procedimento penale più volte citato, una dichiarazione non veritiera, in data 21.10.2009, nella quale ha negato la presenza e l'intervento del Sig. Francesco Ceravolo nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il tesseramento del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado, riferendo invece dell'intervento mai avvenuto del Sig. Cataldo Ceravolo - dichiarazione, poi, dallo stesso ritrattata in sede di comparizione volontaria innanzi agli stessi organi di P.G. in data 9.11.2009; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1 ,comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto del calciatore con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C.; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore daIl'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori alla Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto del calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, senza ottenere dalla Società e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C. e pattuendo con la stessa un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 4, comma 2, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore daIl'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per aver ricevuto dalla Pro Patria Gallaratese G.B. Srl mandato relativo del tesseramento e stipulazione del contratto del calciatore Sig. Raymundo Guilherme Do Prado conferito non a lui personalmente, ma alla C.&C. Sport Agency Srl, Società della quale lo stesso è amministratore unico; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt' art. 4, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, in concorso con l'agente di calciatori Sig. Marco Piccioli con il quale nella fattispecie ha agito come socio di fatto, per aver svolto attività nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, pur essendo titolare di mandato da parte della Società nell'ambito dei medesimi tesseramento e contratto, conferito a mezzo di scrittura privata; nonché ancora, anche a titolo di concorso nella condotta disciplinarmente rilevante posta in essere dal Sig. Marco Piccioli come allo stesso contestata, della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, per aver consentito, attraverso il conferimento di mandato di fatto da parte della Società appena citata in suo favore, che il compenso spettante a lui ed all'agente appena citato, per l'attività dagli stessi svolta nell'interesse del Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, relativa al tesseramento e stipulazione del contratto appena citato, non gravasse, sia pure in parte, sul calciatore per il quale entrambi gli agenti di calciatori avevano svolto la loro attività, ma sulla Società stessa; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art1. 4, comma 3, e 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall' 1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tali ultime norme anche in via autonoma, per non aver mai comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. di aver conferito alla Società C.&C. Sport Agency Srl i diritti economici e patrimoniali derivanti dalla sua attività di agente e non aver mai depositato presso la stessa Commissione la copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto, del libro soci, nonché l'elenco nominativo degli organi sociali e l'elenco dei dipendenti e collaboratori di tale Società; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore daIl'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione a quanto disposto dagli art1. 39, comma 1, e 94, comma 1 let1. b), delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito, nell'ambito del contratto del calciatore Raymundo Guilherme Do Prado con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl nella stagione sportiva 2008 - 2009 nelle quali è intervenuto nell'interesse di entrambe le parti, fosse riconosciuto al calciatore un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Società a mezzo di contratto separato non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto depositato presso la stessa Lega; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore daIl'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dall'art. 93, comma 1, delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto tra Pro Patria Gallaratese G.8. Srl ed il Sig. Raymundo Guilherme Do Prado, in relazione al quale è intervenuto nell'interesse di entrambe le parti, fosse indicato il suo nominativo e la qualifica del suo intervento; 9) il Sig. Guilherme Do Prado Raymundo, calciatore all'epoca dei fatti prima svincolato e tesserato dal 7.1.2009 per la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl: - per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto, su richiesta del Sig. Francesco Ceravolo, una dichiarazione scritta non veridica nella quale veniva negato l'intervento, invece avvenuto, di tale ultimo dirigente nella trattativa con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl per il suo tesseramento, e comunque veniva affermato l'intervento, mai avvenuto, nella trattativa stessa del Sig. Cataldo Ceravolo, figlio del Sig. Francesco Ceravolo; tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei Signori Francesco Ceravolo e Marco Piccioli, così come agli stessi contestata con il presente provvedimento; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli art1. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché di tutte tali norme in via autonoma, per essersi avvalso, in occasione del suo tesseramento e della stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, anche dell'opera di agente di calciatori del Sig. Massimo Camarlinghi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C.; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma, per aver consentito che il compenso degli agenti, Signori Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, per l'attività svolta in suo favore, relativa al tesseramento ed alla stipulazione del contratto con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl, gravasse sulle Società anziché di lui; - per la violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 39, comma 1, e 94, comma 1 lett. b), della NOIF per aver ottenuto, nella stagione sportiva 2008 - 2009, un compenso aggiuntivo per lo sfruttamento dei diritti relativi alla sua immagine da parte della Pro Patria Gallaratese G.B. Srl a mezzo di contratto separato sottoscritto dallo stesso e non depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la cui esistenza veniva occultata anche mediante la espressa negazione della sua esistenza nel contratto tipo ugualmente sottoscritto dal calciatore ed invece depositato presso la stessa Lega; - della violazione del disposto di cui all'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dall'art. 93, comma 1, delle NOIF, nonché ancora di tutte tali norme anche in via autonoma, per non essersi assicurato che nel contratto dallo stesso stipulato con la Pro Patria Gallaratese G.B. Srl fosse indicato il nominativo del Sig. Massimo Camarlinghi, agente di calciatori che ha svolto attività nel suo interesse nell'ambito del contratto stesso; 10) la Società AS Livorno Calcio Srl per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del CGS, per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dal Sig. Francesco Ceravolo, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore sportivo per tale Società. All’inizio della riunione odierna i Signori Italo Federici e Francesco Lamazza, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; il Sig. Marco Piccioli ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Italo Federici e Francesco Lamazza, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; il Sig. Marco Piccioli ha depositato, tramite il proprio difensore, istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS [“pena base per il Sig. Italo Federici, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Francesco Lamazza, sanzione della inibizione di mesi 9 (nove), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a mesi 3 (tre); pena base per il Sig. Marco Piccioli, sanzione della sospensione di mesi 6 (sei) oltre a quella dell’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) di inibizione oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; considerato che la Procura federale ha dedotto l’applicabilità nel caso in esame del suddetto art. 24, comma 1 CGS, atteso che i suddetti deferiti hanno attivamente collaborato nella ricostruzione dei fatti dedotti nel Deferimento; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Italo Federici, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); ▪ per il Sig. Francesco Lamazza, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); ▪ per il Sig. Marco Piccioli, sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro) oltre a quella dell’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Quanto alle altre parti deferite, la trattazione del relativo procedimento viene rinviata alla riunione del 16.2.2012 ore 15.
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