F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Gennaio 2012 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FEDERICO (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente per la Società ASD Atletico Boville Ernica), Società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA • (nota n. 3665/900 pf 10-11/MS/vdb del 5.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Gennaio 2012 (223) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO FEDERICO (all’epoca dei fatti, tesserato in qualità di dirigente per la Società ASD Atletico Boville Ernica), Società ASD ATLETICO BOVILLE ERNICA • (nota n. 3665/900 pf 10-11/MS/vdb del 5.12.2011). Con atto del 5.12.2011, il Vice-Procuratore Federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale, il Sig. Federico Marcello (all’epoca dei fatti tesserato in qualità di dirigente con la SS Real Boville Ernica 2004) e la Società ASD Atletico Boville Ernica (Società sorta dalla fusione tra la SS Real Boville Ernica 2004 e Società Boville Ernica), per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 10 comma 2, CGS, per avere ingiustamente preteso una somma di denaro da genitore di un calciatore al fine di rilasciare lo svincolo di un tesseramento inesistente, celando l’avvenuto annullamento del tesseramento per la SS Real Boville Ernica 2004 per la stagione 2009- 2010; della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver svolto presso la SS Real Boville 2004 l’attività di allenatore della formazione juniores Provinciali per la stagione sportiva 2009- 2010, senza essere abilitato a tale funzione tecnica; nonché della violazione dell’art. 1 comma 3 del CGS per non essersi presentato innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, sebbene regolarmente convocato; la Società ASD Atletico Boville Ernica a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS, in relazione al comportamento ascritto al Dirigente. All’inizio della riunione odierna la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società ASD Atletico Boville Ernica, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per la Società ASD Atletico Boville Ernica, sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.700,00 (€ millesettecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per l’altra parte deferita. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, ritenuta la responsabilità dell’incolpato Sig. Federico Marcello, in ordine alle violazioni ascritte, ha formulato la richiesta di anni 2 (due) di inibizione; è comparso inoltre il deferito personalmente, il quale si è riportato alle memorie difensive ritualmente depositate, nelle quali, in ordine alla prima e alla seconda contestazione, rappresenta una assoluta buona fede riferendo di essersi limitato, nel primo caso, a consegnare al Presidente una busta contenente l’assegno, senza pretendere nessuna somma di denaro e nell’altro di aver prestato attività per la Società SS Real Boville Ernica 2004 esclusivamente come preparatore atletico e che l’inserimento nelle distinte di gara come allenatore è da addebitarsi unicamente al dirigente addetto alla compilazione. In riferimento all’ulteriore contestazione di mancata presentazione in seguito a convocazione innanzi agli organi di giustizia sportiva, il deferito afferma di aver comunicato al CR Lazio un proprio legittimo impedimento per impegni di lavoro, allegando la relativa documentazione. Il deferimento è fondato e va accolto; lo stesso trae origine dalla deliberazione della Commissione disciplinare territoriale del C.R. Lazio pubblicata sul C.U. n. 92 del 13.01.2011 con cui l’Organo giudicante, al termine del procedimento a carico di dirigenti e calciatori della Società Real Boville Ernica 2004 relativa alla nullità del tesseramento e alla conseguente partecipazione a gare del campionato Provinciale juniores 2009-2010 in posizione irregolare, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura federale in riferimento alle ulteriori violazioni emerse. Dalle indagini svolte dalla Procura federale ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal tesserato Genovesi Matteo, è emerso che l’odierno incolpato, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente con la SS Real Boville Ernica 2004, si faceva consegnare dal genitore del predetto calciatore la somma di € 400,00, rilasciando una ricevuta datata 14.09.2010 su carta intestata della Società con oggetto “svincolo del tesserato Matteo Genovesi” e annotazione a penna del numero di assegno ricevuto. E’ evidente che l’aver preteso la corresponsione di una somma di denaro per lo svincolo da un tesseramento inesistente (essendo lo stesso stato annullato dagli organi federali) oltre ad integrare violazione dei principi di lealtà e correttezza posti a fondamento dell’Ordinamento sportivo e delle disposizioni federali regolanti i trasferimenti ed il tesseramento dei calciatori, ha procurato alla Società SS Real Boville Ernica 2004 un ingiusto vantaggio economico. Anche l’ulteriore contestazione mossa, ha trovato puntuale riscontro negli atti da cui risulta che l’incolpato prendeva parte, in qualità di allenatore, a ben 17 gare del campionato provinciale juniores 2009-2010 della SS Real Boville Ernica 2004 senza essere in possesso di nessun titolo abilitativo per svolgere l’attività di allenatore. Quanto alla violazione dell’art. 1 comma 3 CGS, ovvero la mancata presentazione da parte l’incolpato dinnanzi all’Organo di giustizia sportiva, vi è da dire che lo stesso ha prodotto una comunicazione inviata al CR Lazio del 6.06.2011 in cui rappresentava l’impossibilità ad essere presente alla convocazione per motivi di lavoro e l’attestazione dell’assenza dall’Italia dall’8 al 15 giugno 2011. Tuttavia l’incolpato, non avendo fornito idonea prova dell’avvenuto invio della comunicazione del legittimo impedimento a comparire, è da ritenersi responsabile anche della violazione di cui all’art. 1, comma 3 CGS. Alla luce di ciò, valutati tutti gli elementi acquisiti, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 1.700,00 (€ millesettecento/00) a carico della Società ASD Atletico Boville Ernica; irroga al Sig. Marcello Federico la sanzione dell’inibizione di mesi 10 (dieci).
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