• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Gennaio 2012
(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOHAMED FOFANA (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl), OUSSAMA ESSABR (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO CERAVOLO (all’epoca dei fatti, Direttore generale e Legale rappresentante la Società AC Arezzo Spa), FABRIZIO FERRARI (Agente di calciatori), Società AC Arezzo Spa • (nota n. 2621/636-637pf 09-10/AM/ma del 31.10.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Gennaio 2012
(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOHAMED FOFANA (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl), OUSSAMA ESSABR (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO CERAVOLO (all’epoca dei fatti, Direttore generale e Legale rappresentante la Società AC Arezzo Spa), FABRIZIO FERRARI (Agente di calciatori), Società AC Arezzo Spa • (nota n. 2621/636-637pf 09-10/AM/ma del 31.10.2011).
Il deferimento Con provvedimento del 31.10.2011 il Procuratore federale Vicario ha deferito avanti questa Commissione:
- il Signor Mohamed Fofana, all’epoca dei fatti tesserato dell’AC Arezzo Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 150.239,09 per la stagione sportiva 2009/2010, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto con l’Arezzo con cui era stato pattuito il maggior importo di € 267.220,06 per la medesima stagione sportiva; - il Signor Oussama Essabr, all’epoca dei fatti tesserato dell’AC Arezzo Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 47.553,05 per la stagione sportiva 2009/2010, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto con l’Arezzo con cui era stato pattuito il maggior importo di € 123.243,50 per la medesima stagione sportiva; - il Signor Francesco Ceravolo, all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale rappresentante dell’AC Arezzo Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 94 NOIF e 8, comma 6, CGS, per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 150.239,09 per la stagione sportiva 2009/2010 con il calciatore Mohamed Fofana, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto tra le parti con cui era stato pattuito il maggior importo di € 267.220,06 per la medesima stagione sportiva, nonché per aver redatto e sottoscritto un contratto simulato per l’importo di € 47.553,05 per la stagione sportiva 2009/2010 con il calciatore Oussama Essabr, depositato dalla Società ma volto a dissimulare il reale accordo economico intervenuto con l’Arezzo con cui era stato pattuito il maggior importo di € 123.243,50 per la medesima stagione sportiva, nonché per aver omesso il deposito presso la competente Lega della lettera-premi indirizzata al calciatore Oussama Essabr datata 27.7.2009; - il Signor Fabrizio Ferrari, all’epoca dei fatti, agente di calciatori, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione al Regolamento Agenti vigente, per aver omesso il deposito presso la Commissione Agenti dei documenti della Società FK Sport Management Srl cui aveva attribuito i diritti economici derivanti dai mandati stipulati con Società e calciatori; per aver assistito le Società Albinoleffe e Aurora Pro Patria e il calciatore Oussama Essabr in assenza di regolare mandato; per aver assistito contemporaneamente il calciatore Mohamed Fofana e la Società Arezzo nel periodo
28.9.2009-12.12.2009. - la Società AC Arezzo Spa, per responsabilità oggettiva e diretta per le violazioni ascritte ai propri tesserati e al Legale rappresentante. Nei termini di rito, i deferiti Ferrari, Essabr e Ceravolo hanno depositato memoria difensiva, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento. Alla riunione odierna, preliminarmente la Commissione, rilevata la mancata notifica dell’atto di convocazione alla Società Arezzo, ha disposto lo stralcio della relativa posizione, rimettendo gli atti alla Procura federale. I Sig.ri Oussama Essabr, Fabrizio Ferrari e Francesco Ceravolo, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Oussama Essabr, Fabrizio Ferrari e Francesco Ceravolo, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Oussama Essabr, sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque) oltre a quella dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per il Sig. Fabrizio Ferrari, sanzione della sospensione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per il Sig. Francesco Ceravolo, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il deferito Fofana, non comparso, per il quale il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica per giorni 45 (quarantacinque) e dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00).
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. In data 4.8.2009 veniva depositato presso la Lega Pro il modulo di contratto tipo n. 0902B10068 stipulato tra la Società Arezzo e il calciatore Fofana Mohamed per quattro stagioni sportive a partire dalla stagione 2009/2010. Il contratto, recante la data di sottoscrizione del 1.8.2009 ma non quella di decorrenza dell’accordo, prevedeva una retribuzione lorda annua in favore del calciatore pari ad € 150.239,09 per la prima stagione e a € 267.22,06 per le successive. Successivamente, in data 10.11.2009, perveniva a mezzo posta presso la Lega Pro un secondo contratto su modulo n. 0902MV1116, stipulato tra le stesse parti e recante la data del 3.11.2009, in tutto coincidente con il precedente quanto a durata e mancata indicazione della decorrenza, ma contenente la previsione - in favore del calciatore – di una retribuzione lorda annua pari ad € 267.220,06 già per la stagione 2009/2010. Detto contratto veniva spedito presso il competente ufficio dal calciatore, per il tramite della FK Sport di Milano, riferibile all’agente Fabrizio Ferrari, come da documentazione in atti, già incaricato dalla Società Arezzo con mandato del 27.7.2009 (depositato il 12.8.2009) al fine di concludere il tesseramento del calciatore Fofana. Ebbene, dall’esame degli atti acquisiti risulta evidente, a parere della Commissione, come il contratto datato 1.8.2009, così come prospettato nel deferimento, sia stato simulato tra le parti al fine di coprire (e sottrarre alla tassazione) la diversa e contestuale pattuizione economica indicata nel secondo contratto. Risulta infatti agli atti che i moduli tipo sui quali i contratti sopra descritti sono stati sottoscritti sono stati acquisiti telematicamente presso la Lega Pro dalla Società Arezzo nella medesima data e pressoché contemporaneamente, ovvero la notte del 28.7.2009 a pochi minuti di distanza (ore 22.52; 23.09). Tale circostanza non può che spiegarsi con la necessità di disporre, all’atto della formalizzazione del rapporto con il calciatore, di due diversi “contratti”, l’uno – di facciata - da depositare presso i competenti uffici, l’altro – corrispondente alla reale volontà delle parti – da custodire a prova degli impegni assunti e da utilizzare in caso di inadempimento agli obblighi realmente gravanti sulla Società. Non a caso quest’ultimo contratto è stato inviato alla Lega Pro dal calciatore, per il tramite dell’agente Ferrari, e non è stato depositato dalla Società. Non si comprende, del resto, quale altra ragione logica possa aver indotto l’Arezzo a richiedere due diversi moduli di contratto per poi utilizzarli per lo stesso tesserato, atteso che ogni eventuale modifica al contratto (quello effettivamente depositato) non avrebbe potuto che avvenire dopo la sua stipulazione e ufficializzazione mediante deposito, mentre un eventuale errore nell’indicazione degli elementi dell’accordo ben avrebbe potuto essere corretta sullo stesso modulo. Senza contare che – è dato documentale - altri due moduli erano già stati scaricati il precedente 27.7.2009 dalla Società e dunque erano a disposizione per l’eventuale utilizzazione (moduli invece utilizzati per il contratto con il calciatore Essabr, la cui vicenda risulta del tutto speculare a quella in esame). Sul punto, non appaiono credibili le dichiarazioni del calciatore, il quale ha sostenuto che venuto a conoscenza che alcuni calciatori dell’Arezzo percepivano stipendi più alti del suo, si sarebbe determinato a richiedere un adeguamento. La maggior parte dei contratti acquisiti dimostra come in realtà i compensi riconosciuti dall’Arezzo ai propri calciatori fossero sensibilmente inferiori a quello previsto, nel contratto depositato, per il deferito Fofana. Quanto sostenuto dal calciatore è poi in contrasto - sul piano logico - con le dichiarazioni rese dal Signor Ceravolo, per cui la previsione contrattuale di uno stipendio inferiore per la prima stagione per il Fofana sarebbe stata giustificata dal fatto che “i fondi a disposizione erano limitati” e dalle difficoltà finanziarie che la Società doveva affrontare per il campionato in corso. Resta da ultimo da sottolineare che la vicenda della conclusione del rapporto contrattuale tra la Società Arezzo e l’incolpato non risulta isolata essendo agli atti analoga documentazione con riguardo ad altro calciatore della medesima Società. Ritiene in conclusione la Commissione che la condotta posta in essere dal deferito sia pienamente sussumibile nelle violazioni contestate, in quanto contrarie alle disposizioni federali che prescrivono, da un lato, il deposito del contratto (realmente) stipulato tra il tesserato e la Società d’appartenenza e, dall’altro, vietano la pattuizione e la corresponsione di compensi, premi o indennità superiodi a quelli pattuiti nel contratto ovvero nelle modifiche allo stesso eventualmente (regolarmente) intervenute. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima equa la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Oussama Essabr, sanzione della squalifica di giorni 30 (trenta) oltre a quella dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); ▪ per il Sig. Fabrizio Ferrari, sanzione della sospensione di mesi 2 (due) oltre a quella dell’ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00). ▪ per il Sig. Francesco Ceravolo, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) oltre a quella dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); irroga al Signor Mohamed Fofana la sanzione della squalifica di giorni 45 (quarantacinque) oltre a quella dell’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00) di ammenda.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 13 Gennaio 2012
(169) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MOHAMED FOFANA (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società US Siracusa Srl), OUSSAMA ESSABR (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AC Arezzo Spa, attualmente tesserato per la Società FC Juventus Spa), FRANCESCO CERAVOLO (all’epoca dei fatti, Direttore generale e Legale rappresentante la Società AC Arezzo Spa), FABRIZIO FERRARI (Agente di calciatori), Società AC Arezzo Spa • (nota n. 2621/636-637pf 09-10/AM/ma del 31.10.2011)."