COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: – DEL SIG. FIORE MARCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA C.S.A. (ORA S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L.), LA VIOLAZIONE DI CUI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 E 4, N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA, AUTORIZZANDO, CONSENTENDO O, COMUNQUE, NON IMPEDENDO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, AL SIG. TORRIERI FEDERICO, DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE PER LA SQUADRA GIOVANISSIMI REGIONALI CALCIO A CINQUE DELLA SOCIETA’, IN ASSENZA DI UN SUO FORMALE TESSERAMENTO; VINCOLO, COMUNQUE, PERFEZIONATOSI IN DATA 05.04.2011; IL TUTTO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL TECNICO, NELLA MEDESIMA STAGIONE SPORTIVA, AVEVA SVOLTO ATTIVITA’ DIRIGENZIALE IN FAVORE DELLA CONSORELLA A.S. ATLETICO MONTESILVANO, CON INSERIMENTO DEL SUO NOMINATIVO NEL FOGLIO CENSIMENTO 2010/11, QUALE SEGRETARIO DELLA SOCIETA’; – DELLA SOCIETÀ S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA C.S.A.), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL TECNICO TORRIERI FEDERICO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 DEL 15/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO: - DEL SIG. FIORE MARCO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA C.S.A. (ORA S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L.), LA VIOLAZIONE DI CUI DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 E 4, N.O.I.F. ED IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, AVERE CONTRAVVENUTO AI PRINCIPI DI LEALTA’, CORRETTEZZA E PROBITA’ SPORTIVA, AUTORIZZANDO, CONSENTENDO O, COMUNQUE, NON IMPEDENDO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011, AL SIG. TORRIERI FEDERICO, DI SVOLGERE ATTIVITA’ DI ALLENATORE PER LA SQUADRA GIOVANISSIMI REGIONALI CALCIO A CINQUE DELLA SOCIETA’, IN ASSENZA DI UN SUO FORMALE TESSERAMENTO; VINCOLO, COMUNQUE, PERFEZIONATOSI IN DATA 05.04.2011; IL TUTTO ANCHE IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL TECNICO, NELLA MEDESIMA STAGIONE SPORTIVA, AVEVA SVOLTO ATTIVITA’ DIRIGENZIALE IN FAVORE DELLA CONSORELLA A.S. ATLETICO MONTESILVANO, CON INSERIMENTO DEL SUO NOMINATIVO NEL FOGLIO CENSIMENTO 2010/11, QUALE SEGRETARIO DELLA SOCIETA’; - DELLA SOCIETÀ S.S.D. ACQUAESAPONE C5 S.R.L. (ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA A.S.D. ACQUAESAPONE MARINA C.S.A.), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LE CONDOTTE ASCRIVIBILI AL PROPRIO PRESIDENTE ED AL TECNICO TORRIERI FEDERICO. Con nota del 12.10.11 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti sopra specificati per rispondere delle contestazioni rispettivamente loro ascritte. Con la raccomandata a.r. del 02.11.11, ritualmente notificata, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 12.12.11, alle ore 16,00, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive, tempestivamente pervenute. Alla suddetta udienza compariva il rappresentante della Procura, Avv. Massimiliano Di Francesco, nonché per la Società S.S.D. Acqua e Sapone C5 e per il Sig. Fiore Marco, l’Avv. Giuseppe Febbo, il quale, in forza di delega dei soggetti deferiti, chiedeva di essere ammesso al beneficio dell’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti. I soggetti deferiti e la Procura concordavano la pena avvalendosi dell’istituto del patteggiamento nella misura di: due mesi di inibizione a carico del Presidente Fiore Marco; € 1.000,00 di ammenda a carico della Società S.S.D. Acqua e Sapone C5. La Commissione ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata. DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Fiore Marco mesi due di inibizione ed alla Società S.S.D. Acqua e Sapone C5 S.r.l. € 1.000,00 di ammenda. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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