COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. BENAVOLI Mario, massaggiatore della ASD VIRTUS CUSIO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 15 comma 1 C.G.S., nonché della società ASD VIRTUS CUSIO a titolo di responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio massaggiatore ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 15 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 22.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale del sig. BENAVOLI Mario, massaggiatore della
ASD VIRTUS CUSIO, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 comma 1 C.G.S. in
relazione all’art. 15 comma 1 C.G.S., nonché della società ASD VIRTUS CUSIO a titolo di
responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al proprio massaggiatore ai sensi dell’art.
4 comma 2 e 15 C.G.S.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BARENGO WALELIGU (JUVENTUS SPA sq.B) FORINA SIMONE (SANMAURO sq.B)
DI NUNNO RICCARDO (LUCENTO sq.B)
PALMIERO MARIO (SPORTIAMO)
SCALCO JODY (CASTELLAMONTE A.S.D.)
ONGARI GIANLUCA (BRA)
ZEPPOLA NICOLA (BRA)
Con atto del 16.8.2011 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione Disciplinare
il sig. Benavoli Mario per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva,
essendo venuto meno all’osservanza del vincolo di giustizia sportiva di cui all’art. 30 commi 1 e 4
dello Statuto Federale della FIGC per avere adito la giustizia ordinaria senza richiedere la
preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, avendo oltretutto preso posto in panchina in
occasione della gara del 3.10.2009 senza essere dirigente della società Virtus Cusio né operatore
sanitario ausiliario designato dal medico sociale; deferiva altresì la ASD Virtus Cusio a titolo di
responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio massaggiatore.
All’udienza del 21.10.2011 la Commissione Disciplinare, preso atto dell’istanza di rinvio del
presidente della Virtus Cusio e dell’assenza ingiustificata della Procura Federale, rinviava il
procedimento all’udienza del 16.12.2011. A tale udienza nessuno compariva per gli incolpati, mentre
in rappresentanza della Procura Federale compariva l’Avv. Pronzato; il Vice Presidente della
Commissione Disciplinare dava lettura della comunicazione della Virtus Cusio del 6.12.2011 nel
frattempo pervenuta ed il Sostituto Procuratore Federale concludeva con la richiesta di applicazione
delle sanzioni dell’inibizione per anni uno e mesi tre e dell’ammenda di € 750,00 a carico del sig.
Benavoli, nonché dell’applicazione di tre punti di penalizzazione e dell’ammenda di € 600,00 per la
società Virtus Cusio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti documentalmente accertati e non contestati che hanno dato origine al presente procedimento
possono essere sinteticamente così riassunti.
In occasione della gara tra la ACD Briga Novarese e la ASD Virtus Cusio disputata il 3.10.2009,
categoria Juniores del C.R. Piemonte, il sig. Benavoli, indicato nella distinta della Virtus Cusio in
qualità di massaggiatore, veniva espulso per ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara;
tale comportamento degenerava quindi in un tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro, riuscito
solo in parte. Il giudice sportivo comminava quindi al sig. Benavoli la sanzione della squalifica per un
anno.
Successivamente il sig. Benavoli presentava una querela nei confronti del direttore di gara per
ingiurie, a seguito della quale la Procura della Repubblica di Novara rubricava il procedimento
penale n. 615/2010 RGNR, senza che il Consiglio Federale della FIGC avesse mai rilasciato alcuna
autorizzazione a ricorrere alla giustizia ordinaria.
Risulta inoltre accertato che, nonostante l’assenza del nominativo del sig. Benavoli nelle schede di
censimento della Virtus Cusio, il medesimo aveva preso posto nella panchina della società in
occasione della gara sopra menzionata, senza neppure essere operatore sanitario designato dal
medico sociale, così come disposto dall’art. 66 delle NOIF.
La Commissione Disciplinare ritiene pertanto acclarate le responsabilità del sig. Benavoli, il quale ha
adito la giustizia ordinaria senza alcuna autorizzazione, in contrasto con i principi di lealtà,
correttezza e probità sportiva sportività ed in violazione di quanto previsto all’art. 30 dello Statuto
Federale FIGC.
Pacifica risulta altresì la responsabilità oggettiva della società VIRTUS CUSIO ai sensi delle vigenti
normative in materia di giustizia sportiva per i fatti ascritti al sig. Benavoli, che oltretutto la società ha
fatto partecipare alla gara del 3.10.2009 senza che il medesimo fosse regolarmente tesserato.
In merito infine alle doglianze espresse dalla Virtus Cusio nella comunicazione del 6.12.2011
sottoscritta dal suo presidente sig. Carlo Zoppis, codesta Commissione Disciplinare si limita ad
osservare che l’assenza della Procura Federale in occasione dell’udienza del 21.10.2011 è stata
riscontrata unicamente al momento e dunque non poteva certo essere preventivamente comunicata
alla società, la quale oltretutto aveva a sua volta comunicato il giorno precedente l’impedimento del
suo presidente a comparire; conseguentemente l’udienza stessa non poteva che essere rinviata. In
ogni caso i toni e le considerazioni espresse nella predetta missiva nei confronti di soggetti
appartenenti ai quadri dell’ordinamento federale rendono doverosa la trasmissione degli atti alla
Procura Federale, allo scopo di accertare l’eventuale commissione di ulteriori illeciti sportivi.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare, visto anche l’art. 15 del CGS
COSI’ DELIBERA
- Commina al sig. Benavoli Mario la sanzione dell’inibizione per anni uno e mesi tre, nonché
l’ammenda di € 750,00.
- Commina alla ASD VIRTUS CUSIO la sanzione dell’ammenda di € 600,00, nonché la
penalizzazione di tre punti in classifica da scontare nel campionato Juniores relativo alla stagione
sportiva in corso.
Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Procura Federale per le valutazioni
del caso.
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