COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 DEL 07.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. Francesco SCERRA – Presidente Rovigo Calcio S.r.l. – della Società A.C. Porto Viro – della Società Rovigo Calcio S.r.l.
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 40 DEL 07.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
8.1.3. DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C.
Nei confronti :
- del Sig. Francesco SCERRA – Presidente Rovigo Calcio S.r.l.
- della Società A.C. Porto Viro
- della Società Rovigo Calcio S.r.l.
La Procura Federale con atto del 31/8/2011, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale i seguenti
soggetti :
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
il Sig. Francesco SCERRA – Presidente Rovigo Calcio S.r.l.
per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del
C.G.S,. in relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. stagione sportiva 2009/2010, perché all’epoca
dei fatti in qualità di Presidente e legale rappresentante della Rovigo Calcio S.r.l., per aver concluso con il
Tecnico Donato Tinella un accordo economico che impegnava la Società alla corresponsione di un premio
annuale di tesseramento superiore al massimale stabilito per il Campionato Juniores Regionale nella stagione
2009/2010;
la Società Rovigo Calcio S.r.l.
per rispondere a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e legale
rappresentante, ai sensi dell’art. 4,comma 1 del C.G.S.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle
udienze.
Il deferimento é fondato sui seguenti motivi :
“Il Sostituto Procuratore Federale,
letti gli atti trasmessi dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – con nota del 17/5/2011 prot. n. 83/01/16
– relativi alla sentenza tra l’allenatore Donato Tinella e la Rovigo Calcio S.r.l..
Rilevato che :
a) tra la Società Rovigo Calcio S.r.l. ed il Sig. Donato Tinella, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, in data
27/9/2009, veniva sottoscritto un accordo economico con cui la Rovigo Calcio S.r.l. affidava, nella stagione calcistica
2009/2010, al Sig. Tinella la conduzione tecnica, in qualità di allenatore responsabile, della propria squadra
Giovanissimi Regionali fascia B partecipante al Campionato Regionale;
b) nel richiamato accordo economico le parti stabilivano quale compenso per l’attività svolta dall’allenatore un premio
annuale di tesseramento pari a € 3.150,00;
c) a seguito del ricorso presentato dal Sig. Tinella, il Collegio Arbitrale adito condannava la Rovigo Calcio S.r.l. al
pagamento in favore dell’allenatore della somma – comprensiva degli interessi maturati , calcolati in via equitativa – di €
1.610,00, a saldo delle spettanze dovute al tecnico per la stagione sportiva 2009/2010;
Atteso che in seguito agli accertamenti istruttori condotti, il Collegio Arbitrale :
- accertava che il premio pattuito era superiore ai massimali stabiliti per il Campionato Juniores Regionale per la
stagione 2009/2010, quantificati in € 3.000,00;
- provvedeva, per l’effetto, alla trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza;
Tenuto conto di quanto disposto dal C.U. n. 1 della L,N.D. stagione 2009/2010 richiamato nella decisione del Collegio
Arbitrale con riferimento al Campionato Juniores Regionale;
Visto il provvedimento con cui il Collegio Arbitrale L.N.D. ha trasmesso gli atti alla Procura Federale;
Ritenuto, sulla scorta di quanto sopra riassuntivamente esposto, che i fatti, come sopra succintamente descritti, integrino
gli estremi della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in
relazione a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. stagione sportiva 2009/2010;
Al Sig. Francesco Scerra, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Rovigo Calcio S.r.l., per aver
concluso con il tecnico Tinella un accordo economico che impegnava la società alla corresponsione di un premio annuale
di tesseramento superiore al massimo stabilito per il campionato Juniores Regionale nella stagione 2009/2010;
Nonché alla Società Rovigo Calcio S.r.l. a titolo di responsabilità diretta, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente e
legale rappresentante, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.;
Ritenuto altresì, che nella condotta tenuta dal Sig. Donato Tinella, per come descritta in narrativa, si ravvisino gli estremi
della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione a
quanto previsto dall’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal C.U. n. 1 della L.N.D. stagione sportiva
2009/2010, per avere il predetto accettato, con la sottoscrizione dell’accordo economico con la Rovigo Calcio S.r.l. del 22 settembre 2009 un premio annuale di tesseramento di € 3.150,00, dunque superiore al massimale di € 3.000,00, stabilito per il Campionato Juniores Regionale della stagione 2009/2010;
Che pertanto, nei confronti di detto allenatore si debba procedere con separato atto di deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C., ai sensi degli artt. 35 e 36, commi 2 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico:”
Nell’udienza del 6/12/2011 sono risultati presenti :
- il Sig. Francesco SCERRA Presidente Rovigo Calcio S.r.l.
- la Società Rovigo Calcio S.r.l. rappresentata dallo stesso Sig. Francesco Scerra
- l’Avv. Serenella ROSSANO Rappresentante della Procura Federale
Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente alle parti deferite presenti le ragioni del deferimento,
evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e, constatata la disponibilità manifestata dalle parti
medesime, ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’ art. 23 del C.G.S. e ha proposto l’irrogazione delle sanzioni in
appresso indicate :
- a carico del Sig. Francesco SCERRA Presidente Rovigo Calcio S.r.l. : inibizione di giorni 40
- a carico della società Rovigo Calcio S.r.l. ammenda di € 250,00.-
La Commissione Disciplinare Territoriale,
preso atto dell’accordo delle parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto
articolo 23 del C.G.S.
dispone
di applicare le seguenti sanzioni :
- a carico del Sig. Francesco SCERRA Presidente Rovigo Calcio S.r.l. : inibizione di giorni 40 (con decorrenza
dal 13/1/2012 – dopo la scadenza del provvedimento emanato dalla
C.D.N. con C.U. n. 4/CDN del 12/7/2011);
- a carico della società Rovigo Calcio S.r.l. ammenda di € 250,00
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