COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. VAZZOLESE Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 22 del 30/11/2011 – Applicazione artt. n. 17/1 C.G.S. e n. 53/2 NOIF gara Zero Branco – Vazzolese del 26/11/2011; applicazione di un punto di penalizzazione: ammenda di € 150,00 – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 DEL 21.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
8.1.5. OPPOSIZIONE A.C.D. VAZZOLESE
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 22 del
30/11/2011 – Applicazione artt. n. 17/1 C.G.S. e n. 53/2 NOIF gara Zero Branco – Vazzolese del
26/11/2011; applicazione di un punto di penalizzazione: ammenda di € 150,00 – Campionato Juniores
Provinciale
La Società A.C.D. Vazzolese, ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo della
Delegazione Provinciale di Treviso, pubblicate nel Comunicato n. 22 del 30/11/2011, con le quali sono state adottate le
sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi :
“esaminati gli atti ufficiali, constatato che l'arbitro non ha potuto dare inizio alla gara nei termini d'attesa regolamentari, per
la mancata presentazione della squadra in campo della Società ACD Vazzolese.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Vazzolese;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società ricorrente;
sentito personalmente l’arbitro;
considerato che l’arbitro ha ribadito che la presentazione dei documenti dei calciatori della Società Vazzolese é avvenuta
dopo la scadenza del tempo di attesa e, quindi, fuori del tempo massimo consentito, il che rende irrilevante che i calciatori
stessi fossero o meno in tenuta di gioco;
ritenuto pertanto che nel caso di specie non può trovare applicazione la Regola n. 3 del Regolamento di Gioco
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Vazzolese;
- di confermare a carico dell’A.C.D. Vazzolese l’applicazione dell’ art. 17/1 (sanzione sportiva della perdita della gara oggi
presa in esame, che va così omologata : Zero Branco – Vazzolese 3-0) e dell’art. 53/2 NOIF;
- di confermare a carico della Società Vazzolese la penalizzazione di 1 punto nella classifica del Campionato Juniores
Provinciale 2011/2012;
- di confermare la sanzione della ammenda di € 150,00 a carico della Società Vazzolese;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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