COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PARIS MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO 2006 / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA L’11/12/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°30 del 15.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 12.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CELANO 2006 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE PARIS MATTEO IN RELAZIONE ALLA GARA PRO CELANO 2006 / VILLA S. SEBASTIANO, DISPUTATA L’11/12/11 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI I CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. N°30 del 15.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Pro Celano 2006 ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Paris, offeso sia un calciatore avversario, sia il direttore di gara. La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendo che il calciatore si sarebbe rivolto al direttore di gara solo con la seguente frase: ”Arbitro svegliati”, da considerarsi certamente non offensiva. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato. Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che l’arbitro, nel suo rapporto, ha esattamente specificato il contenuto delle frasi pronunciate dal calciatore, il cui tenore è, di tutta evidenza, pesantemente offensivo e volgare. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa. COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it