COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°52 della Società A.S.D. ROSSANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 1.12.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Rossanese – A.S.D. S.S. Rende del 20/11/2011 con il punteggio di 0-3, squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva con l’obbligo della disputa della gara a “porte chiuse”, ammenda di € 500,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 84 del 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n°52 della Società A.S.D. ROSSANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 1.12.2011 (Punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Rossanese – A.S.D. S.S. Rende del 20/11/2011 con il punteggio di 0-3, squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva con l’obbligo della disputa della gara a “porte chiuse”, ammenda di € 500,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA La reclamante impugna il provvedimento per la mancata identificazione del soggetto responsabile di avere lanciato una grossa pietra che colpiva l'arbitro tra l'orecchio destro ed il collo, argomentando che nella tribuna centrale erano presenti sostenitori di entrambe le società, come si evince dal referto; contesta che quanto precisato dal direttore di gara nel supplemento di rapporto, ossia che l'episodio è avvenuto dinanzi al settore ove erano sistemati circa venti tifosi della Rossanese, non renderebbe certezza sulla paternità dell'inqualificabile gesto; osserva ancora che al momento in cui veniva scagliata la pietra la Rossanese stava conducendo per 2 – 1 e il direttore di gara stava ammonendo un calciatore del Rende, quindi la tifoseria della Rossanese non aveva alcuna ragione per prendersela con l'arbitro, tanto più che la gara era stata giocata in un clima tranquillo, sia in campo che sugli spalti. La società Rende deposita controdeduzioni allegando documentazione fotografica, insiste per il rigetto del reclamo e puntualizza che l'episodio è accaduto sotto la parte di tribuna occupata dalla tifoseria della Rossanese, distante circa 50 mt. dalla tifoseria del Rende, ben individuabile perché esponeva striscioni bianco - rossi; che la zona occupata dalla tifoseria della Rossanese era delimitata da vetri blindati per impedire il contatto tra le tifoserie; che il giorno seguente sui giornali locali il Presidente della Rossanese ed il Sindaco di Rossano avevano manifestato il loro dispiacere per l'accaduto chiedendo scusa agli organi federali, all'arbitro, ai calciatori ed alla stessa società Rende. Tanto premesso, la Commissione ritiene di non poter accogliere il reclamo. Il direttore di gara, colpito mentre annotava l'ammonizione, si trovava voltato di spalle alla tribuna e non ha potuto vedere la zona esatta da cui proveniva il sasso. Ma è certo che il fatto è accaduto proprio dinanzi al settore occupato dagli ultras della Rossanese, come emerge dal supplemento di rapporto del 30.11.2011, al quale non può essere contestata la natura di fede privilegiata. Va riconosciuta la responsabilità oggettiva della società ospitante, responsabile dell'ordine e della sicurezza all'interno del proprio impianto sportivo, ai sensi dell'art.4, comma 3 del C.G.S., e 62, comma 2 delle N.O.I.F.. Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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