Pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 – Reclamo GSD San Desiderio avverso la squalifica del calciatore Jacopo Botticella per cinque giornate. Gara San Desiderio – Praese dell’8.12.2011 Campionato Prima Categoria C.U. n. 33 del 15.12.2011.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 46 - Reclamo GSD San Desiderio avverso la squalifica del calciatore Jacopo Botticella per cinque giornate. Gara San Desiderio - Praese dell'8.12.2011 Campionato Prima Categoria
C.U. n. 33 del 15.12.2011.
Il reclamo è irricevibile perché privo di firma. Il difetto di sottoscrizione rende l’atto privo di effetti.
La tassa reclamo non versata va quindi incamerata (art. 33 comma 13 CGS).
Share the post "pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 12/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 46 – Reclamo GSD San Desiderio avverso la squalifica del calciatore Jacopo Botticella per cinque giornate. Gara San Desiderio – Praese dell’8.12.2011 Campionato Prima Categoria C.U. n. 33 del 15.12.2011."