COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. Nei Confronti di : 1) Sig. DRAOLI MARIO, Presidente della societa A.S.D. SUBASIO; 2) Societa A.S.D. SUBASIO;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C.
Nei Confronti di :
1) Sig. DRAOLI MARIO, Presidente della societa A.S.D. SUBASIO;
2) Societa A.S.D. SUBASIO;
affinche rispondano:
-¡§il sig. DRAOLI MARIO , Presidente della societa A.S.D. Subasio per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 5 comma 1, del C.G.S. per le dichiarazioni lesive dell¡¦onorabilita dell¡¦arbitro, delle Istituzioni Federali e in particolare della dirigenza arbitrale, mettendo in dubbio la regolarita del campionato; dichiarazioni espresse pubblicamente, tali dovendosi ritenere essendo venute a conoscenza di piu persone, con riferimento all¡¦incontro di calcio della categoria juniores provinciale svoltasi il 04.12.2010 ad Assisi tra detta societa Subasio e la VIS Foligno;
-la societa A.S.D. SUBASIO per rispondere della violazione di cui agli artt. 4 comma 1 e 5, comma 2, del C.G.S. a titolo di responsabilita diretta per le precitate dichiarazioni espresse dal sig. Mario Draoli, nella qualita di Presidente di detta societa;¡¨
ha pronunciato la seguente decisione:
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento nr. 8063/909pf10-11/AM/ma, datato 27.04.2011 ritualmente comunicato alle parti dal Procuratore Federale Vicario avv. Alfredo Mensitieri, venivano deferiti a questa Commissione Disciplinare Territoriale i i sig.ri Mario Draoli e la societa A.S.D. Subasio per rispondere degli addebiti in epigrafe contestati.
All¡¦udienza di trattazione del 24.11.2011, ore 18.00 era presente l¡¦Avv. Sandro Carlo Fagiolino in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; quanto ai deferiti era presente il solo sig. Draoli, assistito dall¡¦avv. Andrea Galli, il quale ha fatto altresi pervenire nei termini una memoria difensiva.
Le parti come da separato verbale cosi concludono :
Il rappresentante della Procura Federale preliminarmente contesta al sig. Draoli Mario in proprio e nella qualita di Presidente della societa Subasio, la recidiva giusta sanzione riportata nel Comunicato Ufficiale n. 42 di questo Comitato del 28.10.2011 e chiede applicarsi al sig. Draoli mesi 3 di inibizione e alla societa Subasio l¡¦ammenda di £á 700.00; pene cosi calcolate in forza della recidiva contestata.
Il difensore del sig. Draoli contesta l¡¦applicabilita della recidiva nel caso di specie in quanto tardivamente proposta e non contenuta nel deferimento, rilevando in ogni caso che a tutt¡¦ oggi non e stata comunicata al sig. Draoli e alla societa Subasio la comunicazione C.U. n. 42 del 20.10.2011 la quale pertanto non e ancora esecutiva, produce copia della massima giurisprudenziale della Cassazione Penale n. 13549 del 20.02.2008 e si riporta integralmente alla memoria chiedendo l¡¦accoglimento delle conclusioni ivi rappresentate.
Le parti replicano come da verbale.
Preliminarmente la Commissione deve valutare l¡¦eccezione sollevata dalla difesa dell¡¦incolpato circa l¡¦applicabilita della recidiva.
L¡¦eccezione e infondata e deve essere pertanto respinta in quanto l¡¦art.22 del Regolamento di Giustizia, all¡¦art. 1, prevede che ¡§la societa e il tesserato che, dopo essere stati sanzionati per un¡¦infrazione, ne commettono un¡¦altra, possono essere sottoposti ad un aumento fino a un terzo della sanzione da infliggere per la nuova infrazione regolamentare¡¨ e, al comma 8, prevede che ¡§la contestazione della recidiva e obbligatoria¡¨.
Cio posto, e pacifico che l¡¦odierno incolpato veniva gia sanzionato come da C.U. n. 42 del 20.10.2011, mentre il deferimento risulta essere datato 27.04.2011 e quindi le relative contestazioni contestate al Draoli in data ben antecedente alla comminata sanzione di cui sopra, cosi che la recidiva non poteva essere direttamente contestata nel deferimento stesso.
Ecco quindi che, in applicazione dell¡¦art. 22 comma 8 del Regolamento di Giustizia, correttamente, il rappresentante della Procura Federale ha contestato all¡¦incolpato tempestivamente in udienza la recidiva.
Cio posto, passando al merito, la Procura Federale ha promosso il deferimento in oggetto muovendo dal presupposto per cui mediante la lettera datata 07.12.2010, inviata dal sig. Draoli Mario (Presidente della societa A.S.D. Subasio), al Presidente F.I.G.C. del Comitato Regionale Umbro, al Presidente C.R.A. Umbria e al Presidente A.I.A. della sezione di Foligno, sarebbe stato violato il disposto di cui agli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., in quanto sarebbero state espresse pubblicamente dichiarazioni lesive dell¡¦onorabilita dell¡¦arbitro, delle istituzioni federali e della dirigenza arbitrale, mettendo in dubbio la regolarita del campionato, e cio in riferimento all¡¦incontro di calcio della categoria Juniores Provinciale svoltosi il 04.12.2010 ad Assisi tra la Societa Subasio e la VIS Foligno.
Le dichiarazioni lesive venivano evidenziate e contestate laddove il sig. Draoli nella missiva 04.12.2010 affermava che la direzione di gara era stata ¡§approssimativa e pressappochista¡¨e sarebbe stata condotta ¡§in maniera arrogante¡¨ e ¡§con il chiaro intento di predeterminare il risultato della gara¡¨, ed ancora venivano formulati apprezzamenti nei riguardi della dirigenza arbitrale quali ¡§arbitri in eta da ragazzi vengono spediti sui capi da calcio, dove sono i formatori? Dove i loro supervisori?¡¨
La difesa dell¡¦incolpato ha sostenuto l¡¦insussistenza di responsabilita a carico dei deferiti in quanto non vi e stata mai intenzione da parte del sig. Draoli di ledere direttamente o indirettamente l¡¦onorabilita dell¡¦arbitro e delle istituzioni federali ne tantomeno di mettere in dubbio la regolarita del campionato e cio emergerebbe dalla lettura e interpretazione complessiva delle espressioni contenute nella missiva incriminata e nella loro esternazione con particolare riferimento ai destinatari della lettera.
La difesa rileva inoltre come non risulti integrato il requisito essenziale della pubblicita della dichiarazione prevista dall¡¦art. 5, comma 4, C.G.S., in quanto i destinatari della missiva sono identificabili in altrettanti soggetti titolari di organismi istituzionali preposti all¡¦organizzazione ed alla gestione dei campionati, e pertanto competenti a risolvere eventuali problematiche che gli associati sottopongono loro.
In buona sostanza, secondo la tesi difensiva, i destinatari della lettera non sono qualificabili come soggetti terzi estranei alle vicende denunciate (quindi potenzialmente idonei a integrare il requisito della pubblicita), bensi come diretti interessati alla questione sottoposta alla loro attenzione.
A sostegno della tesi, la difesa cita anche alcuni arresti giurisprudenziali della Cassazione Penale che sembrerebbero attenersi analogicamente al caso di specie e tali da non integrare il delitto di diffamazione e di ingiuria.
Orbene, ad avviso di questa Commissione, pur nel valutare ed apprezzare la pregevole tesi difensiva, il presupposto da cui muove la Procura Federale con il deferimento e fondato.
Ed invero, nel merito degli addebiti contestati, il contenuto della lettera e in particolare le frasi riportate (quale direzione arbitrale approssimativa e pressappochista condotta in modo arrogante e con il chiaro intento di predeterminare il risultato della gara, oltre agli apprezzamenti noi riguardi della dirigenza arbitrale quali arbitri in eta da ragazzi spediti sui campi di calcio, dove sono i formatori? Dove sono i supervisori?) sono sicuramente ed oggettivamente lesive ed offensive, per il loro esplicito e non equivoco contenuto, della persona del Direttore di gara e vieppiu delle Istituzioni Federali e/o Dirigenza Arbitrale e come tali integrano la violazione contestata di cui all¡¦art.1, comma 1 e 5, comma 1 del C.G.S.
Per quanto attiene al secondo profilo della violazione contestata ovvero quello della pubblicita della missiva incriminata, si osserva quanto appresso.
L¡¦art. 5, comma 4 del C.G.S. prevede che ¡§la dichiarazione e considerata pubblica quando e resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalita della comunicazione, e destinata ad essere conosciuta o puo essere conosciuta da piu persone¡¨ e al comma 2 prevede che ¡§le societa sono responsabili ai sensi dell¡¦art. 4 delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonche dai soggetti di cui all¡¦art. 1, comma 5¡¨.
Il C.G.S. prevede innanzitutto il requisito che la comunicazione sia effettuata a piu persone ovvero il contatto sia preso con una pluralita di soggetti quindi la comunicazione con piu persone e certamente l¡¦elemento costitutivo dell¡¦illecito.
Cio posto, la lettera incriminata risulta inequivocabilmente indirizzata a piu persone ovvero al Presidente del Comitato Regionale Umbro, al Presidente dell¡¦A.I.A.Umbria ed in particolare anche al Presidente A.I.A. della sezione di Foligno.
La stessa giurisprudenza precisa che ¡§in tema di diffamazione commessa mediante scritti, sussiste il requisito della comunicazione con piu persone, necessario per integrare il reato, anche quando le espressioni offensive siano comunicate ad una sola persona ma destinate ad essere riferite almeno ad un¡¦altra persona, che ne abbia poi effettiva conoscenza¡¨(Cass. Pen., Sez. V, 21.07.2004 N. 31728).
Ed ancora, ¡§sussiste il requisito della comunicazione con piu persone, atto ad integrare il delitto di diffamazione, nella condotta di colui che invii una lettera denigratoria al Presidente del Consiglio dell¡¦Ordine degli avvocati considerato che la destinazione e la divulgazione puo provare il suo fondamento oltreche nell¡¦esplicita volonta del mittente autore, anche nella natura stessa della comunicazione, in quanto propulsiva di un determinato procedimento (giudiziario, amministrativo o disciplinare) che dev¡¦essere ex lege portato a conoscenza di altre persone diverse dall¡¦immediato destinatario, sempreche l¡¦autore della missiva prevedesse o volesse la circostanza che il contenuto relativo sarebbe stato noto a terzi¡¨ (Cass. Pen. sez. V, 06.04.2011, N. 23222)
Orbene, non e revocabile in dubbio che la missiva sia stata comunicata a piu persone e cio a prescindere dal fatto delle qualita istituzionali rivestite dai destinatari, cosi come l¡¦effetto propulsivo della missiva stessa (per le frasi esplicite e dirette summenzionate), volto a dar seguito ad un determinato procedimento nella specie individuabile in un procedimento disciplinare a carico dell¡¦arbitro.
Ecco quindi, per le ragioni espresse, confortate dalle massime giurisprudenziali sopra citate, risultano configurati i requisiti e gli elementi costitutivi delle violazioni contestate e la Commissione ritiene pertanto fondati gli addebiti mossi agli incolpati.
Sotto il profilo dell¡¦entita delle sanzioni, anche alla luce di una valutazione complessiva delle frasi contenute nella lettera. dell¡¦elemento soggettivo e del comportamento processuale dell¡¦incolpato, la Commissione ritiene congruo applicare l¡¦inibizione di mesi 2 e 10 giorni per il sig. Mario Draoli e l¡¦ammenda di £á 550.00 per la societa.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare:
- Applica al sig. Mario Draoli la sanzione dell¡¦inibizione di mesi 2 e giorni 10;
- Applica alla societa A.S.D. Subasio la sanzione dell¡¦ammenda di £á 550.00 (cinquecentocinquanta/00).
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