COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 Dicembre 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo proposto dal Signor Scanu Gianfranco tesserato della Società Audax Algherese Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 20 del 24.11.2011. Gara Audax Algherese / Sef Torres 1903 del 19.11.2011.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°23 del 15 Dicembre 2011
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo proposto dal Signor Scanu Gianfranco tesserato della Società Audax Algherese
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U.n° 20 del 24.11.2011.
Gara Audax Algherese / Sef Torres 1903 del 19.11.2011.
Con reclamo tempestivamente depositato Gianfranco Scanu, in proprio e con il ministero del suo legale, ricorreva avverso il provvedimento disciplinare con il quale nella sua qualità di allenatore dell’Audax, è stato squalificato fino al 31.12.2013 perché, lanciatosi in mezzo alla rissa fra i giocatori delle due squadre, colpiva alla rinfusa e spintonava, tanto che per terra rimaneva il giocatore Sanna Enrico, dal cui viso fuoriusciva del sangue. Fatto aggravato perché trattandosi di un allenatore giovanile sarebbe stato tenuto ad una maggiore responsabilità nei confronti di giocatori ed avversari.
Il reclamante, nei motivi dell’impugnazione, nega l’addebito evidenziando di essere intervenuto nella rissa al solo fine di separare i contendenti e di non aver colpito il Sanna, avendo piuttosto spinto diversi ragazzi nel tentativo di dividere i giocatori fino a quel momento intenti a picchiarsi.
La Commissione, letti gli atti ed esaminati i motivi del gravame, al fine di fare chiarezza sulla vicenda de qua disponeva la convocazione del direttore di gara e del ricorrente.
Nel corso dell’odierna seduta, l’arbitro regolarmente convocato, evidenziava di non aver visto lo Scanu colpire il giocatore Sanna Enrico, né in particolare alcun altro giocatore della Torres, ma di averlo notato intervenire con spintoni e manate, che non era in grado di escludere fossero state messe in atto al fine di dividere i contendenti. Lo Scanu Gianfranco, sentito nel corso della stessa udienza, ha precisato di essere intervenuto energicamente nella rissa per tentare di sedarla, spingendo e separando i più facinorosi, ma di non aver colpito il Sanna Enrico: evidenziava peraltro di essere intervenuto solo dopo aver visto il portiere della Torres colpire con violenza un suo calciatore e dopo aver compreso e temuto che la situzione potesse degenerare.
Orbene, dall’attenta disamina delle carte procedimentali, emerge inequivocabilmente la circostanza che il reclamante non abbia colpito il giocatore Sanna; il direttore di gara ha infatti con certezza escluso che il tecnico dell’Audax abbia colpito in particolare alcun giocatore della Torres, così confermando la versione del ricorrente.
E’ al contrario evidente il fatto che lo Scanu sia intervenuto al solo fine di dividere i giocatori rissanti e ciò soltanto dopo aver visto un suo calciatore colpito dal portiere della Torres con particolare violenza (fatto descritto nella sua gravità dallo stesso arbitro), tanto che i presenti avevano tenuto per la sua incolumità.
E’ forse vero che l’intervento dello Scanu è stato caratterizzato da veemenza e particolare energia nel separare i contendenti, ma di certo non è stato lui a colpire il calciatore Sanna, stante che il direttore di gara nel corso della sua audizione non ha asserito siffatto accadimento ed ha esplicitamente escluso che lo Scanu abbia colpito probitoriamente alcun giocatore. Il suo ingresso in campo deve essere giustificato dal fatto che un proprio giocatore era stato colpito con molta violenza da un avversario.
Le risultanze procedimentali impongono l’annullamento della squalifica inflittagli per totale assenza di prove circa il fatto che lo Scanu avesse colpito il giocatore Sanna; né alcuna sanzione può essergli comminata per aver tentato di separare i contendenti essendo intervenuto soltanto a seguito della grave azione posta in essere dal portiere della Torres all’indirizzo di un giocatore dell’Audax ed avendo utilizzato modi e maniere tanto energiche, quanto proporzionate alla gravità della rissa.
Lo Scanu al proposito riferisce di aver spintonato i giocatori vicini al suo calciatore colpito al fine di soccorrerlo e tirarlo fuori dalla mischia.
Un’ultima chiosa sull’aggravante della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di primo grado sussiste in virtù del ruolo che deve avere un allenatore nel settore giovanile, astrattamente logica, condivisibile, ma che per poter essere applicata deve presupporre l’accertamento del fatto sotto i profili sia oggettivi che soggettivi, ciò al fine di non incorrere in gravi errori.
Per tutti questi motivi la Commissione, in totale riforma del provvedimento impugnato, annulla la squalifica dell’allenatore Scanu Gianfranco e dispone la restituzione della tassa.
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