COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D.FC BURANO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 – Ammenda di € 800,00 a carico della Società; Squalifica per tre giornate giocatore Danieli Giuliano; Squalifica per due giornate giocatore Montrone Davide; Inibizione sino al 9/1/2012 Dirigente Gemolo Matteo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
8.1.2. OPPOSIZIONE A.S.D.FC BURANO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 –
Ammenda di € 800,00 a carico della Società; Squalifica per tre giornate giocatore Danieli Giuliano;
Squalifica per due giornate giocatore Montrone Davide; Inibizione sino al 9/1/2012 Dirigente Gemolo
Matteo – Campionato di 2^ Categoria
La Società Burano ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale, pubblicate nel
Comunicato n. 41 del 14/12/2011 con le quali sono state adottate le seguenti sanzioni :
- ammenda di € 800,00 a carico della Società : “emerge dal R.A. che al termine della gara al rientro negli spogliatoi, un
isolato sostenitore della società di casa, si rivolgeva al direttore di gara in modo irriguardoso ed offensivo. Arrivato
dinnanzi agli spogliatoi, l'Arbitro ha visto che il capitano del San Stino veniva colpito al volto con una manata da un
giocatore, riportando un vistoso segno sul volto e fuoriuscita di sangue dal naso. All'uscita dall'impianto altri tifosi della
società di casa offendevano l'Arbitro e, giunto alla fermata del vaporetto, l'Arbitro vedeva dei giocatori e tifosi del Burano
insultare e deridere i giocatori avversari”;
- squalifica per tre giornate a carico del giocatore Danieli Giuliano : “si evince dal R.A. che il giocatore al termine della
gara, all'approssimarsi alla fermata del vaporetto, colpiva con violenza un giocatore avversario senza tuttavia
provocargli evidenti danni fisici.”
- squalifica per due giornate a carico del giocatore Montrone Davide;
- inibizione sino al 9/1/2012 a carico del dirigente Gemolo Matteo.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, osserva che la parte del ricorso relativa alla squalifica per due giornate del giocatore Montrone Davide e
alla inibizione sino al 9/1/2012 del Dirigente Gemolo Matteo é inammissibile perchè relativa a provvedimenti sanzionatori
non impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettere a) e b) del C.G.S.;
esaminato il ricorso presentato dalla Società Burano inerente la squalifica per tre giornate assunta dal G.S. nei confronti
del giocatore Danieli Giuliano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato nel Danieli l’autore che ha colpito con una manata, un giocatore
avversario, alla fermata del vaporetto;
ritenuta congrua la sanzione applicata in primo grado in relazione ai fatti così come sopra esposti;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di riservarsi di deliberare, nella prossima riunione, in merito alla parte del ricorso inerente alla sanzione dell’ammenda a
carico della Società di € 800,00, abbisognando la C.D.T. di ulteriori approfondimenti;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Danieli Giuliano;
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica per due giornate a carico del
calciatore Montrone Davide;
- di dichiarare inammissibile la parte del ricorso inerente la sanzione della inibizione sino al 9/1/2012 a carico del
dirigente Gemolo Matteo.
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