COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.6. OPPOSIZIONE A.S.C. S.GIOVANNI LUPATOTO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Applicazione art. n. 17/2 C.G.S. gara Ambrosiana-S.G. Lupatoto del 4/12/2011 – Campionato Allievi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 DEL 11.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 8.1.6. OPPOSIZIONE A.S.C. S.GIOVANNI LUPATOTO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 40 del 7/12/2011 – Applicazione art. n. 17/2 C.G.S. gara Ambrosiana-S.G. Lupatoto del 4/12/2011 – Campionato Allievi Regionale La Società A.S.C. S. Giovanni Lupatoto ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale pubblicata nel Comunicato n. 40 del 7/12/2011, con la quale é stata assunta a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara indicata a margine (applicazione art. 17/2 C.G.S.) per i seguenti motivi : “rilevato dal R.A. che al secondo dei 4 minuti di recupero concessi dall'Arbitro, setto o otto giocatori di entrambe le società iniziavano una rissa che comprometteva le condizioni di serenità necessarie per la prosecuzione del gioco; rilevato altresì che al momento della rissa il giocatore Gnesato Cristiano (Soc. S. Giovanni Lupatoto) si rivolgeva ai tifosi avversari con gesti irriguardosi; tutto ciò impediva all'Arbitro la normale prosecuzione della gara, pertanto ne dichiarava la sospensione anticipata.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Giovanni Lupatoto; vista la documentazione ufficiale in atti; valutata la sanzione applicata in primo grado che é risultata congrua in relazione ai fatti così come sopra esposti; considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il reclamo presentato dalla Società S.Giovanni Lupatoto; - di confermare a carico della Società ricorrente l’applicazione dell’art. 17/2 C.G.S. (sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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