F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE PALLADINO (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa ▪ (nota n. 3664/1172 pf10-11/SP/blp del 5.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012
(224) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE PALLADINO (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa ▪ (nota n. 3664/1172 pf10-11/SP/blp del 5.12.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, letti gli atti;
visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 dicembre 2011 nei confronti di:
▪ Raffaele Palladino, calciatore, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per aver assunto, al termine della gara Parma-Bari del 3 aprile 2011, nello spazio antistante gli spogliatoi, un atteggiamento altamente provocatorio nei confronti dei calciatori e dei dirigenti del Bari, con i quali cercava ripetutamente di venire in contatto nel corridoio degli spogliatoi, insultando, nella circostanza, il calciatore del Bari Marco Rossi;
▪ Società Parma FC Spa, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio tesserato; rilevato che, all’inizio della riunione odierna il Sig. Raffaele Palladino e la Società Parma FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS; ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Palladino e la Società Parma FC Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Raffaele Palladino, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00); pena base per la Società Parma FC Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 13.333,00 (€ tredicimilatrecentotrentatre/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di Commissione disciplinare nazionale primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) per il Sig. Raffaele Palladino;
▪ ammenda di € 13.333,00 (tredicimilatrecentotrentatré/00) per la Società Parma FC Spa; dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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