F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO SFORZINI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl) Società US GROSSETO FC Srl ▪ (nota N°. 3666/344 pf 11-12/SP/MS/vdb del 5.12.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012
(222) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FERDINANDO SFORZINI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società US Grosseto FC Srl) Società US GROSSETO FC Srl ▪ (nota N°. 3666/344 pf 11-12/SP/MS/vdb del 5.12.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, letti gli atti;
visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 dicembre 2011 nei confronti di:
▪ Ferdinando Sforzini, calciatore tesserato per la US Grosseto FC Srl per violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di correttezza, lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS con riferimento all’art. 12 CGS, visto il comportamento fattivo e non collaborativo tenuto dal suddetto tesserato in occasione della gara Modena-Grosseto del 7 maggio 2011, allorquando, subito dopo aver realizzato la rete del pareggio, correva sotto la curva occupata dai tifosi della squadra avversaria e, rivolto verso la sua ex tifoseria, “faceva, con la mano destra, il segno plateale del taglio della gola, con la mano a mo’ di coltello, passata su tutta la superficie del collo, per poi puntare il suo pugno destro in direzione degli stessi sostenitori, in modo minaccioso” così provocando una zuffa in campo, con conseguente ammonizione dei capitani delle due squadre, e la reazione violenta del pubblico che, protrattasi per l’intera durata della gara,ha messo a repentaglio lo svolgimento della stessa e si è conclusa subito dopo che il pullman dell’US Grosseto ha lasciato l’impianto sportivo;
▪ US Grosseto FC Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS, nonché ai sensi dell’art. 12, comma 5, CGS in virtù di quanto addebitato al suo tesserato; esaminata la memoria difensiva prodotta in giudizio dai soggetti deferiti con la quale si eccepisce:
- la carenza di giurisdizione della Commissione disciplinare nazionale, trattandosi di fatti verificatisi durante la gara sui quali spetta potere esclusivo in capo al Giudice Sportivo (per i casi di condotta violenta o gravemente antisportiva spetta il potere di segnalazione al Giudice Sportivo da parte della Procura federale entro le ore 12 del giorno feriale successivo a quello di gara);
- la insussistenza della condotta contestata per totale fraintendimento della esultanza;
- la assenza di intenzionalità ingiuriosa, provocatoria e di fomentazione;
- la indimostrata presunta condotta non collaborativa tenuta dal calciatore;
e, conseguentemente, si chiede il proscioglimento dei soggetti deferiti da ogni imputazione; rilevato, in via preliminare, che il Giudice Sportivo aveva sanzionato il calciatore Sforzini, per i comportamenti a lui ascrivibili, con la squalifica per due giornate effettive di gara e l’ammenda di € 2.000,00, decisione annullata dalla Corte di Giustizia Federale, con pronunzia del 13 maggio - 3 ottobre 2011, non essendo stata ritenuta adeguata la Relazione del collaboratore della Procura federale con riferimento all’avvio del procedimento sanzionatorio in sede disciplinare per eventi verificatisi nel corso dello svolgimento di una gara; ritenuto, peraltro, che la stessa Corte, con la citata pronunzia, ha stabilito di dover nuovamente trasmettere gli atti alla Procura federale per il seguito di competenza in ragione dei gravi fatti di violenza manifestati nell’ambito e in occasione della gara in questione, determinati dall’atteggiamento del calciatore Sforzini: considerato che l’eccezione sollevata in via preliminare dai soggetti deferiti deve essere accolta in adesione al costante orientamento di questa Commissione (da ultimo, Sculli in CU n. 66/CDN 2008/09 e Balotelli in CU n. 67/CDN 2008/09), in quanto in effetti il comportamento tenuto in campo dal calciatore Sforzini nel corso della gara Modena- Grosseto avrebbe dovuto essere segnalato dall’arbitro al Giudice Sportivo rientrando i fatti di gara nella esclusiva competenza della terna arbitrale; valutato che sui fatti di competenza dalla terna arbitrale non può avere accesso la Procura federale e che la trasmissione degli atti alla stessa Procura da parte della Corte di Giustizia Federale con decisione citata avrebbe dovuto essere apprezzata con riferimento al comportamento del pubblico e non con riferimento a quello del calciatore; ritenuta assorbita ogni altra censura formulata dai soggetti deferiti; P.Q.M.
rigetta il deferimento disposto nei confronti del calciatore Ferdinando Sforzini e della US Grosseto FC Srl e per l’effetto proscioglie i deferiti da ogni addebito.
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