F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO GIORDANI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl), DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori), Società AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3489/226 pf 11-12/SP/blp del 28.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (202) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO GIORDANI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società AS Taranto Calcio Srl), DANILO CARAVELLO (Agente di calciatori), Società AS TARANTO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3489/226 pf 11-12/SP/blp del 28.11.2011). La C.D.N., visto l’atto di deferimento; letti gli atti e le memorie difensive della AS Taranto Calcio Srl e del Sig. Danilo Caravello; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento promosso e, conseguentemente, per l’irrogazione, nei confronti del calciatore Valerio Giordani, della sanzione della squalifica di due gare e del’ammenda di € 2.500,00; nei confronti del Sig. Danilo Caravello della sospensione di un mese e dell’ammenda di € 5.000,00; nei confronti della AS Taranto Calcio Srl dell’ammenda di € 4.000,00; nonché il difensore il Legale dei deferiti Danilo Caravello e Valerio Giordani, il quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Valerio Giordani, calciatore tesserato per l’AS Taranto Calcio Srl, il Sig. Danilo Caravello, agente di calciatori e l’AS Taranto Calcio Srl (d’ora in avanti anche detta il “Taranto” ovvero la “Società”), per rispondere, rispettivamente: - il Sig. Valerio Giordani, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione con l’art. 33 delle NOIF e con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Danilo Caravello si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”; - il Sig. Danilo Caravello per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accettare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato; - la Società A.S. Taranto Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato. Si sono costituiti in giudizio i deferiti depositando memorie e documenti. In particolare, la Società ha prodotto copia della comunicazione datata 3 gennaio 2012, a firma del Segretario Generale, della Lega Italiana Calcio Professionistico, da cui risulta che “alla data dell’11 agosto 2011 il calciatore in oggetto risultava essere tesserato con la Vostra Società con lo status di “Professionista” (codice 09)”. I motivi della decisione Il deferimento è infondato e va respinto. Come ha documentato il Taranto, al momento della sottoscrizione del mandato in favore dell’agente, e cioè in data 11 agosto 2011, il calciatore Giordani rivestiva lo status di calciatore professionista e non quello di “giovane di serie”. Prova ne è data dalla comunicazione in atti, datata 3 gennaio 2012, a firma del Segretario Generale, Avv. Sergio Capograssi, della Lega Italiana Calcio Professionistico, da cui risulta che “alla data dell’11 agosto 2011 il calciatore in oggetto risultava essere tesserato con la Vostra Società con lo status di “Professionista” (codice 09)”. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale respinge il deferimento proposto e per l’effetto proscioglie i deferiti da ogni addebito.
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