F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BIANCHETTI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl, attualmente tesserato per la Società Feralpisalò Srl), PAOLO SCOTTI (Agente di calciatori), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota n. 3203/575 pf 10- 11/SP/blp del 21.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (192) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO BIANCHETTI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società UC Albinoleffe Srl, attualmente tesserato per la Società Feralpisalò Srl), PAOLO SCOTTI (Agente di calciatori), Società UC ALBINOLEFFE Srl ▪ (nota n. 3203/575 pf 10- 11/SP/blp del 21.11.2011). Con provvedimento del 21.11.2011, il Procuratore federale deferiva innanzi alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ il Sig. Francesco Bianchetti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, anche in relazione all’art. 21, comma 3, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver conferito mandato all’Agente Paolo Scotti in data 27.10.2010, pur avendo precedentemente conferito incarico in data 3.9.2009 all’Agente Fiorangelo Calimà, incarico che risultava valido e non revocato; ▪ il Signor Paolo Scotti per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 1, comma 3, 3, comma 4, e 19, comma 1, lettera a), comma 3 e comma 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli inerenti al conferimento dell’incarico, procedendo all’accettazione del mandato conferito dal calciatore Francesco Bianchetti in data 27.10.2010; ▪ la Società UC Albinoleffe Srl, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per la condotta ascrivibile al Signor Francesco Bianchetti. All’inizio della riunione odierna i Sig.ri Francesco Bianchetti e Paolo Scotti, nonché la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Francesco Bianchetti, Paolo Scotti e la Società UC Albinoleffe Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Francesco Bianchetti, sanzione della squalifica di giorni 15 (quindici) oltre a quella dell’ammenda di € 800,00 (€ ottocento), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 10 (dieci) e € 500,00 (€ cinquecento/00); pena base per il Sig. Paolo Scotti, sanzione della sospensione di giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta); pena base per la Società UC Albinoleffe Srl, sanzione della ammenda di € 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ sanzione della squalifica di giorni 10 (dieci) oltre a quella della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00) per il Sig. Francesco Bianchetti; ▪ sospensione di giorni 30 (trenta) per il Sig. Paolo Scotti; ▪ ammenda di 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società UC Albinoleffe Srl; dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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