F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO AGOSTINI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Benevento Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Celano FC Olimpia), EMANUELE MARCHETTI (Agente di calciatori), Società BENEVENTO CALCIO Spa ▪ (nota n. 3311/225 pf 11-12/SP/blp del 23.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 055 del 16 Gennaio 2012 (198) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LORENZO AGOSTINI (all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per la Società Benevento Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società Celano FC Olimpia), EMANUELE MARCHETTI (Agente di calciatori), Società BENEVENTO CALCIO Spa ▪ (nota n. 3311/225 pf 11-12/SP/blp del 23.11.2011). Il deferimento Con atto del 23/11/2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: ▪ il Sig. Lorenzo Agostini, all’epoca dei fatti contestati tesserato con la Società Benevento Calcio e attualmente tesserato con la Società Celano FC Olimpia, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento de mandato con l’Agente Emanuele Marchetti, si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”; ▪ il Sig. Emanuele Marchetti, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1, del CGS, in relazione con gli artt. 3, comma 1, 19, commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti di Calciatori, per aver omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione; ▪ la Società Benevento Calcio Spa per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS vigente, della condotta ascritta a carico di un proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Emanuele Marchetti e la Società Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Emanuele Marchetti e la Società Benevento Calcio Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Emanuele Marchetti, sanzione della sospensione di giorni 30 (trenta) oltre a quella dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti) e € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il deferito Lorenzo Agostini. Alla riunione del 16/1/2012 la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Lorenzo Agostini la squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali, oltre a quella della ammenda di € 2.500,00 (€ duemilacinquecento). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento delle violazioni ascritte. Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Emanuele Marchetti, sanzione della sospensione di giorni 20 (venti) oltre a quella dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); ▪ per la Società Benevento Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). Infligge al Sig. Lorenzo Agostini la squalifica di 2 (due) giornate effettive di gara.
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