F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012 (23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (all’epoca dei fatti, Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl), Società SS CAVESE 1919 Srl. ▪ (nota N°. 342/1842 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011). (24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (all’epoca dei fatti Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl), Società SS CAVESE 1919 Srl. ▪ (nota N°. 365/1852 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012
(23) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (all’epoca dei fatti, Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl), Società SS CAVESE 1919 Srl. ▪ (nota N°. 342/1842 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
(24) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE ANGELO SICA (all’epoca dei fatti Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl), Società SS CAVESE 1919 Srl. ▪ (nota N°. 365/1852 pf10-11/SP/ac del 14.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, previa riunione dei procedimenti indicati in epigrafe, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Sica, Amministratore unico con poteri di Legale rappresentante p.t. della Società SS Cavese 1919 Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente:
▪ il Sig. Sica, delle violazioni previste e punite:
dall’art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, e dall’art. 85, lett. C), paragrafo V delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti relativi al III trimestre, dovuti ai propri tesserati, e ai relativi versamenti delle ritenute Irpef e contributi Enpals per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini prescritti dalle norme federali in materia; la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Michele Angelo Sica, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Michele Angelo Sica, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Michele Angelo Sica, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la Società SS Cavese 1919 Srl deferita. All’odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo, per la Società SS Cavese 1919 Srl, l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, presso il campionato allievi regionali di competenza. I difensori si sono rimessi alle decisioni della Commissione, chiedendo applicarsi il minimo della sanzione.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La responsabilità diretta della Società SS Cavese 1919 Srl deve essere affermata a fronte del fatto che le circostanze addebitate al proprio tesserato Sica risultano provate dalla documentazione in atti, da cui appunto si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) a carico del Sig. Michele Angelo Sica; infligge la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, presso il Campionato allievi regionali, alla Società SS Cavese 1919 Srl.
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