F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012 (59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PORCEDDA (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 493/1908 pf10-11/SP/blp del 20.7.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 18 Gennaio 2012
(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PORCEDDA (Consigliere Delegato e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), Società VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 493/1908 pf10-11/SP/blp del 20.7.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, ascoltato il rappresentante della Procura federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Porcedda Luciano e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl, osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Porcedda, all’epoca dei fatti Consigliere Delegato della Società Villacidrese Calcio Srl e quest’ultima Società, per rispondere, rispettivamente:
▪ il primo, delle violazioni previste e punite dall’art. 85, lett. C), paragrafo VI), punto 1 delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS ed all’art. 90, comma 2, delle NOIF,per non avere depositato, entro il termine del 31 marzo 2011, il prospetto R/I, calcolato sulla base della situazione contabile al 31 marzo 2011;
▪ la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze addebitate al Porcedda risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della Società deferita.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Porcedda Luciano e dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00) per la Società Villacidrese Calcio Srl .
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