F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 13 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 19 Gennaio 2012 1) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE CACIA SEGUITO GARA PADOVA/NOCERINA DEL 17.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 53 del 20.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 13 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 19 Gennaio 2012
1) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE CACIA SEGUITO GARA PADOVA/NOCERINA DEL 17.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 53 del 20.12.2011)
In data 17.12.2011 si è disputata la partita Padova/Nocerina, del Campionato di Serie B, terminata con il punteggio di 2 a 2. Al minuto 36° del secondo tempo il direttore di gara provvedeva all’espulsione del calciatore Daniele Cacia, poiché, come riportato nel referto della gara, “a giuoco in svolgimento colpiva con un pugno un avversario, tagliandogli il labbro superiore”. Il Giudice Sportivo ha pertanto comminato al calciatore Cacia la sanzione sopra citata. La società Padova ha proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale ritenendo che il Giudice Sportivo abbia applicato l’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., che prevede sanzioni in caso di condotta violenta. Tale sanzione viene dichiarata erronea dalla reclamante in quanto, seppur il gesto del giocatore sia da ritenersi effettivamente scomposto, per quanto visionato dai fotogrammi depositati unitamente al ricorso, il giocatore stesso è da ritenersi giustificato dal tentativo di svincolarsi dalla marcatura stretta dell’avversario durante l’azione di gioco. Nella medesima azione la reclamante segnala, inoltre, che l’avversario colpito tratteneva e strattonava il calciatore del Padova, nell’intento di impedirgli la migliore mossa. In definitiva l’azione contestata viene descritta come imputabile al solo movimento naturale dei due giocatori, escludendo la volontarietà di colpire l’avversario da parte del Signor Daniele Cacia. Viene successivamente prospettata la richiesta di audizione del Direttore di gara, a chiarimento di quanto riportato nel referto ed a commento delle fotografie prodotte, al fine di avvalorare la ricostruzione dei fatti descritta nei motivi del reclamo, ritenendo il proprio calciatore non meritevole di sanzione imputabile a condotta violenta, salvo quella derivante dall’espulsione diretta, o tuttalpiù imputabile alla sola condotta gravemente antisportiva (art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S.). Alla luce delle esposizioni fornite viene richiesta: - in via istruttoria, l’audizione del direttore di gara per chiarimenti sull’episodio oggetto del reclamo; - in via principale la riduzione della squalifica ad una giornata con ammonizione e diffida; - in subordine, la riduzione della squalifica ad una giornata con ammenda e, in estremo subordine, riconosciuta la punibilità del comportamento del Signor Daniele Cacia ex art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S., la riduzione della squalifica a due giornate di gara. Tanto premesso, osserva il Collegio che la condotta sanzionata risulta correttamente qualificata dal Giudice Sportivo con la decisione impugnata, come risulta dalla dinamica dei fatti confermata dal chiaro referto arbitrale, trattandosi di atto tipicamente violento seppur avvenuto a gioco in svolgimento, non meritevole nel caso di specie di integrazione probatoria con ricorso all’audizione dell’arbitro. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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