COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.64 della Società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.17 SGS del 28.12.2011 (ammenda di €150,00, inibizione fino al 15.12.2012 Dirigente accompagnatore RASPA Michele).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 del 18.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.64 della Società REAL SAN MAURO MARCHESATO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato
Ufficiale n.17 SGS del 28.12.2011 (ammenda di €150,00, inibizione fino al 15.12.2012 Dirigente accompagnatore RASPA
Michele).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado, per avere il proprio dirigente accompagnatore consentito la
partecipazione alla gara San Francesco – Real San Mauro Marchesato del 15.12.2011 a soggetto diverso (Lucia Francesco) dal
calciatore indicato in distinta come Macrì Giuseppe.
La reclamante nega recisamente che il fatto sia avvenuto ed in particolare che il Raspa lo abbia ammesso a fine gara all’arbitro della
gara.
I fatti non possono essere assolutamente negati, tuttavia tenuto conto del comportamento collaborativo del Raspa, si ritiene equo
rimodulare la sanzione della squalifica inflitta allo stesso riducendola a tutto il 30 settembre 2012.
Il reclamo è da rigettare nel resto.
P.Q.M.
riduce l’inibizione fino a tutto il 30 SETTEMBRE 2012 nei confronti del dirigente RASPA Michele;
rigetta il reclamo nel resto; dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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