COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. TRIEI (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°28 del 12.01.2012. Gara Triei / Castor dell’8.01.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°29 del 19 Gennaio 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. TRIEI (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n°28 del 12.01.2012.
Gara Triei / Castor dell’8.01.2012.
Con reclamo tempestivamente depositato la società Triei ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Francesco Sagheddu è stato squalificato per tre gare perché espulso per fallo di reazione nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva parole ingiuriose al direttore di gara.
La ricorrente, nei motivi dell’impugnazione, chiede la rivisione del provvedimento di squalifica asserendo che le ingiurie non sarebbero state proferite all’indirizzo del direttore di gara, ma nei suoi confronti; mentre, per quanto concerne il presunto fallo di reazione, si evidenzia che il calciatore si fosse limitato unicamente a rifiutare le scuse dell’avversario.
La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto di gara, delibera quanto segue.
Dalla disamina del referto di gara si evince una descrizione dei fatti dell’arbitro del tutto chiara, dettagliata ed inequivoca.
Peraltro dai motivi del ricorso non emergono elementi concreti in forza dei quali poter neppure dubitare sui fatti descritti nel corpo del referto.
Tuttavia la condotta violenta del giocatore, unita alle frasi inequivocabilmente dirette all’indirizzo del direttore di gara configurano quella situazione per la quale sanzione equa, proporzionata ed adeguata ai fatti è quella di due gare di squalifica.
Per tutti questi motivi la Commissione DELIBERA la riduzione della squalifica a due gare.
Dispone il non addebito della tassa.
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