COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 DEL 18.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1.1. OPPOSIZIONE A.C. ROMANO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 – Squalifica per cinque giornate giocatore Bertacco Daniele – Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 47 DEL 18.01.2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
7.1.1. OPPOSIZIONE A.C. ROMANO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 14/12/2011 –
Squalifica per cinque giornate giocatore Bertacco Daniele - Campionato di Eccellenza
La Società A.C. Romano ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale,
pubblicata nel Comunicato n. 41 del 14/12/2011 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per cinque
giornate a carico del giocatore Bertacco Daniele : “per avere cinturato strettamente l’arbitro per parecchi secondi,
costringendolo a divincolarsi dalla presa.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Romano;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente,
ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione ai fatti così come sopra esposti;
considerato il principio che nel giudizio sportivo i rapporti arbitrali hanno valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Romano;
- di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Bertacco Daniele;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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